Contratto di lavoro a tempo determinato: la stagionalità dell’attività condiziona l’adibizione del lavoratore assunto a termine?
22 Novembre 2024
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali può lamentare di svolgere anche mansioni prive del carattere della stagionalità? Su chi grava l'onere della prova? In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività stagionale quella idonea a perpetuarsi nel tempo e che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla specifica attività. Infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente a simili attività devono essere assunti a tempo indeterminato e non sono qualificabili come “lavoratori stagionali”, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia tale carattere. In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 81/2015, le prestazioni da eseguire e la loro stagionalità devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte, segnatamente in punto di effettivo carattere stagionale, è necessario accertare le suddette circostanze nel singolo caso, gravando sul datore l'onere di provare che il dipendente è stato addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie; da ciò consegue anche che è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitano dall'ambito della specifica attività stagionale. |