Processo in assenza e disciplina transitoria post ‘Cartabia’
22 Novembre 2024
Massima Nei procedimenti nei quali la dichiarazione di assenza sia intervenuta nella vigenza dell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore della Riforma Cartabia continua a trovare applicazione la disciplina previgente (art. 89 comma 1 d.lgs. n. 150/2022), salvo che per le nuove disposizioni in tema di impugnazioni (artt. 581 commi 1-ter e 1-quater e 585 comma 1-bis c.p.p. nonché art. 157 comma 3 c.p.p.), le quali, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 89 si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della suddetta Riforma, pertanto a partire dal 31 dicembre 2022. Il caso Nei confronti del ricorrente I.T., dichiarato assente e ammesso al giudizio abbreviato in data 4 ottobre 2022 veniva pronunciata sentenza dal Tribunale di Parma il 12 marzo 2024. Avverso tale pronuncia I.T. proponeva appello in data 11 aprile 2024. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile tale impugnazione ritenendola tardiva. Avverso tale ordinanza I.T., a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 585 commi 1 lett. a) e 1-bis c.p.p., norma che prevede che "i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza". Il ricorso è stato accolto dalla Cassazione che ha annullato l'ordinanza senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. La questione Quale regime si applica alle impugnazioni delle sentenze che definiscono giudizi in cui la dichiarazione di assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia? Rileva il fatto che la sentenza oggetto di impugnazione è stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato? Le soluzioni giuridiche La Cassazione ha accolto il ricorso del signor I.T., ritenendo applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 585 comma 1-bis c.p.p., disposizione introdotta dalla riforma Cartabia che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. In applicazione di tale disposizione il ricorso non era tardivo in quanto correttamente presentato entro l'11 aprile 2024, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale che ha ritenuto applicabile il termine ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585 c.p.p. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio in cui dispositivo e motivazione siano stati contestuali. La Corte ha chiarito che il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. trova applicazione in forza di quanto disposto nell'art. 89 comma 3 d.lgs. n. 150/2022, norma che delinea la disciplina transitoria da applicare in materia di assenza. Invero, tale disposizione mentre al comma 1 stabilisce che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, nei quali il giudice abbia già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, al comma 3 chiarisce che le disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, e 175 c.p.p., si applicheranno alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in data successiva alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e, pertanto, a partire dal 31 dicembre 2022 secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022, indipendentemente dal fatto che il relativo procedimento si sia svolto in applicazione della normativa previgente. La Corte si premura di chiarire, altresì, che questa disciplina è applicabile sebbene il procedimento sia stato definito con il giudizio abbreviato non trovando applicazione nel caso di specie, proprio in forza del comma 1 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, il nuovo art. 420, comma 2-ter, seconda parte c.p.p. inserito dall'art. 23 comma 1 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed entrato in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99-bis, il quale prevede che debba considerarsi presente l'imputato ammesso ad un procedimento speciale (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2023, n. 43835 Rv. 285332; Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2024, n. 13714, Rv. 286208). Il signor I.T. era infatti da ritenersi assente nel suo giudizio, dovendo continuare ad applicarsi nel suo procedimento la previgente disciplina. Osservazioni La soluzione adottata dalla Cassazione è condivisibile in quanto applicazione testuale del disposto dell'art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso prescrive che nei procedimenti in corso, in cui alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia sia già stata pronunciata l'ordinanza che dichiara l'assenza continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di assenza. L'ultrattività del regime previgente sancito nel comma 1 è però temperata dalla previsione, contenuta nel comma 3 dell'art. 89 che prescrive l'immediata applicazione degli artt. 581 comma 1-ter e 1-quater, 585 comma 1-bisnonché del comma 3 dell'art. 157 c.p.p., qualora debba essere impugnata una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del decreto. Dunque, le sentenze pronunciate in assenza dell'imputato, sulla base della disciplina abrogata, potranno essere impugnate nel rispetto della normativa pregressa – con riferimento agli strumenti di controllo ordinari e straordinari – ma con le deroghe innanzi citate. Il legislatore ha stabilito, infatti, che fossero immediatamente operative, in applicazione del principio del tempus regit actum le norme che impongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nonché, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, l'elezione di domicilio unitamente all'atto di gravame e lo specifico mandato ad impugnare conferito al difensore dopo la pronuncia della sentenza. Traspare, in questa scelta normativa, la criticabile volontà di rendere difficoltosa la presentazione del gravame, prevedendo pesanti incombenti la cui violazione pregiudica lo svolgimento del giudizio di impugnazione, rispetto ai quali gli unici elementi di compensazione sono rappresentati, da un lato, dalla previsione contenuta nell'art. 585 comma 1-bis c.p.p. di un allungamento del termine per impugnare, pari a quindici giorni, qualora l'impugnazione sia stata proposta dal difensore dell'imputato assente e, dall'altro, dal rinvio all'art. 175 c.p.p. che, nella sua versione attuale, legittima l'imputato ad essere rimesso in termini se dimostra di non aver potuto presentare impugnazione nei tempi prefissati senza sua colpa. Se l'obiettivo del legislatore è stato quello di scongiurare il più possibile il rischio di dover annullare interi processi a seguito della richiesta di rescissione, ancorando la proposizione dell'impugnazione a parametri certi di conoscenza del procedimento e della sentenza da parte dell'interessato, poco rilievo è stato dato al fatto che l'applicazione di queste disposizioni anche alle sentenze pronunciate all'esito di procedimenti celebrati secondo la vecchia normativa, indubbiamente meno garantita sotto il profilo della conoscenza, porta con sé il rischio che molte sentenze passino in giudicato, anche quando la dichiarazione di assenza sia erronea, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi, data l'impossibilità per il difensore di stabilire un contatto con lui. |