Le somme dovute dall’esercente per gli apparecchi di intrattenimento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
20 Novembre 2024
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto avverso la decisione del TAR Lazio da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei confronti di GLOBAL STARNET LIMITED, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. Difatti, secondo il Consiglio di Stato, l'oggetto della controversia – relativo alla determinazione delle somme dovute per gli apparecchi di intrattenimento negli esercizi commerciali ex art. 1, comma 81, lett. f), l. n. 220/2010 era da attribuire al giudice ordinario in quanto l'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie «in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità», rimanendo esclusa, dunque, la determinazione dei canoni in materia di autorizzazioni e concessioni della PA. La GLOBAL STARNET adiva la Cassazione sul punto. Le Sezioni Unite, richiamando un consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass. civ., sez. un., 26 ottobre 2020, n. 23418; conf. Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2024, n. 9200, Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728) hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché – nel caso di specie – l'oggetto del contendere era costituito da corrispettivi di natura esclusivamente patrimoniale non coinvolgenti l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione né la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio, rientrando, dunque, la controversia, nella riserva di giurisdizione ordinaria prevista dallo stesso legislatore per le cause concernenti canoni o corrispettivi dovuti dal concessionario. |