Fittacamere: il cambio di destinazione d’uso dell'immobile richiede il permesso di costruire?

La Redazione
20 Novembre 2024

La destinazione di un immobile ad uso abitativo all'attività di affittacamere determina un mutamento di destinazione d'uso.   

Nel giudizio di merito, Tizio era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001, per avere, in qualità di conduttore di un immobile a destinazione urbanistica residenziale sito nel centro storico, in mancanza di permesso di costruire, eseguito lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati all'esercizio dell'attività commerciale di affittacamere o casa-vacanze, con conseguente cambio di destinazione d'uso rilevante e, in ogni caso, al di fuori dei requisiti previsti dalla legge regionale per l'attività di Bed & Breakfast. Avverso la sentenza, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, la destinazione di un immobile ad uso abitativo all'attività di affittacamere determina un mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, perché tale disposizione distingue fra destinazione residenziale e destinazione turistico-ricettiva, così prevedendo due distinte categorie funzionali. Inoltre, a parere della S.C., l'espressione "appartamenti" utilizzata dalla legge regionale non può essere interpretata come equivalente alla dicitura "immobile destinato ad uso residenziale", perché gli appartamenti possono avere evidentemente varie destinazioni, come emerso proprio dalla fattispecie in esame, in cui l'eliminazione delia cucina, a seguito dei lavori oggetto dell'imputazione, risultava incompatibile con l'iniziale destinazione ad abitazione.

In conclusione, la S.C., nel rigettare il ricorso, conferma il principio secondo cui, in tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea. Quindi è stata confermata la condanna dell'imputato per aver eseguito, senza il permesso di costruire, i lavori finalizzati all'esercizio dell'attività di affittacamere presso l'immobile residenziale.

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