Chi ha un reddito inferiore alla soglia ex art. 152 disp att. c.p.c. non deve pagare le spese della ctu
25 Novembre 2024
Tizia ricorre in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'INPS, impugnando il decreto di omologa reso in sede di ATP dal Tribunale di Roma che, dichiarata l'insussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento alla ricorrente della pensione ordinaria di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 222/1984, ha posto a suo carico le spese della consulenza tecnica, sebbene la donna avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall'art. 41, comma 11, d.l. n. 269/2003. La Suprema Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui «in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata o temeraria». Nel caso di specie il reddito della ricorrente rientra pacificamente nei requisiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., né la causa presentava profili di manifesta infondatezza o temerarietà. |