Superbonus: le condizioni del riconoscimento dell’agevolazione per le ONLUS

La Redazione
05 Dicembre 2024

Oggetto del presente contributo è la possibilità di affitto o acquisto del ramo d'azienda con applicabilità dell'art. 119 comma 10-bis del decreto Rilancio.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'istante opera come ONLUS. Premesso ciò, l'istante intende acquisire, mediante la stipula di un contratto di affitto o di acquisto di ramo d'azienda, la gestione di tre nuove strutture, attualmente gestite da una fondazione che fa parte del medesimo gruppo cooperativo a cui appartiene l'istante. Per gli immobili facenti parte del contratto stipulato nel 2023, la fondazione e la parrocchia proprietaria, prima del contratto di affitto dell'azienda intendono risolvere consensualmente il comodato in essere e stipulare un contratto di usufrutto. Per queste ragioni, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo della possibilità della fruizione del Superbonus per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, nonché della facoltà di optare per la cessione del credito. Ulteriore quesito riguarda la valutazione dei compensi ricevuti dagli amministratori.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che per i soggetti (ONLUS, ODV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Con la circolare n. 3/E del 2023, il Fisco ha precisato che il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese. Fa eccezione la detenzione dell'immobile a titolo di comodato gratuito.

La soluzione del Fisco

Secondo il Fisco, l'istante potrà applicare il citato comma 10-bis dell'art. 119 d.l. n. 34/2020, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili qualora risulti usufruttuario dei predetti immobili «sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese»; tale condizione deve permanere «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione». Inoltre, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis dell'art. 119, la gratuità della carica deve sussistere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Infine, con riferimento alla possibilità che le ONLUS, APS e ODV optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, occorre rispettare quando indicato dal d.l. n. 11/2023 e dal d.l. n. 39/2024. Nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato art. 121 del decreto Rilancio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.