Responsabilità civile
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Novembre 2024: danni da vaccini, doveri di prudenza nella circolazione stradale e profili di legittimità del diritto di cronaca

La Redazione
02 Dicembre 2024

Nel mese di novembre, la Suprema Corte si è occupata, tra gli altri, dei seguenti temi: decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo per danni derivati da complicanze irreversibili da vaccini obbligatori, doveri di prudenza, nell’ambito della circolazione stradale, anche in relazione a comportamenti irresponsabili altrui e, infine, valutazione da parte del giudice dell’uso degli espedienti stilistici ai fini della legittimità del diritto di cronaca.

Vaccino e autismo: può sussistere il nesso causale?

Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2024, n. 28691

In tema di sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, la Cassazione nel caso specifico ha rilevato come il giudice di merito non avesse elementi per ritenere esistente  il nesso causale tra somministrazione del vaccino e insorgenza della patologia del minore, rientrante nello spettro autistico, poiché come argomentato dalla Corte territoriale, i più recenti e accreditati studi scientifici hanno escluso una correlazione tra somministrazione vaccinale e comparsa di sintomi collegati all'autismo. Peraltro, la Cassazione ha evidenziato, con riferimento al precedente giudicato relativo all'indennizzo l. n. 210/1992, in cui – nella ricostruzione dei genitori ricorrenti – era stato ritenuto sussistente il nesso causale tra vaccino e malattia, che i genitori avrebbero dovuto far valere il contrasto tra la sentenza della Corte d'appello sul punto e il precedente giudicato con la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. e non con il ricorso in Cassazione. Pertanto, il giudice ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di secondo grado.

Diritto di cronaca: gli espedienti stilistici sono valutabili dal giudice?

Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024, n. 28899

L'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista, unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate) … a questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere al lettore, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Il seguente principio di diritto è stato espresso dalla Cassazione in un caso in cui è stata invocata da un uomo il cui nome era stato impropriamente accostato, in un articolo giornalistico, ad uno scandalo degli anni 2000.

Responsabilità aquiliana e mobbing del dirigente rivolto al dipendente

Cass. civ. sez. lav., 13 novembre 2024, n. 29310

In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro. Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in particolare quelle sulla ripartizione dell'onere della prova e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 maggio 2024, n. 14335, Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5712 e Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12068).

Nel caso specifico la Cassazione ha rigettato il ricorso, applicando il succitato principio di diritto, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Il caso riguardava un dipendente che lamentava condotte integranti mobbing da parte di una sua dirigente, qualificando l'eventuale responsabilità della stessa come contrattuale ex art. 2087 c.c. e non come extracontrattuale ex art. 2043 c.c.: la Cassazione, invece, ha chiarito che si tratta di illecito aquiliano e che quindi risponde ai canoni, all'onere della prova e alla prescrizione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Responsabilità medica: la clausola claims made e la sua validità

Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2024, n. 29483

Non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la polizza con clausola claims made) in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato.

In ambito di responsabilità medica, la Cassazione si è nuovamente pronunciata in relazione alla clausola claims made sottolineando che «non v'è spazio per una verifica di compatibilità con il disposto dell'art. 2965 c.c.»

Migrazione della linea telefonica e disservizi: prova del ritardo nell'adempimento

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2024, n. 29849

Nel caso in cui una compagnia telefonica non sia in grado di completare il processo di migrazione, è tenuta a informare il cliente o comunque a rispondere alle sue richieste tempestivamente. L'utente della linea telefonica deve solo dimostrare il proprio diritto alla migrazione tempestiva verso un nuovo operatore, mentre la compagnia telefonica ha l'obbligo di dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a cause a lei oggettivamente non imputabili, e di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile. Nel caso de quo un'agenzia di viaggi chiedeva la migrazione delle linee telefoniche da un operatore a un altro. Agiva poi in giudizio per ottenere il risarcimento a causa dei ritardi della migrazione.

Circolazione stradale: doveri di prudenza anche in relazione a comportamenti irresponsabili altrui

Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2024, n. 30089

In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. (conformi, fra le altre: Cass. pen.,  sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32202; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2013, n. 17122; Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n. 30481; Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2015, n. 14145; Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2016, n. 44323; Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2019, n. 37004).

Nel caso in questione l'auto di Tizia (condotta da Caio) e quella di Sempronio si scontrano e dall'incidente derivano solo danni ai veicoli.  Il giudice di pace dichiarava l'esclusiva responsabilità di Caio per la causazione del sinistro condannando Tizia al ristoro dei danni. Tizia proponeva appello dinanzi al Tribunale, che confermava la decisione del primo giudice. Tizia ricorreva dunque in Cassazione, formulando ben cinque motivi di censura ritenuti in parte fondati.

Danni da vaccini obbligatori: decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo

Cass. civ., sez. IV, 25 novembre 2024, n. 30256

L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1, l. n. 229/2005, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del D.M. n. 23903/2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.

Nel caso di specie la Suprema Corte enunciando un nuovo principio di diritto ha stabilito che la decorrenza - per l'indennizzo aggiuntivo per danni derivati da complicanze irreversibili da vaccini obbligatori – dipende da quando si è ottenuto l'indennizzo base.

Responsabilità medica: liquidazione del danno biologico per il caso di premorienza

Cass. civ., sez. III, ord., 26 novembre 2024, n. 30461

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2021, n. 41933; Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2024, n. 15112).

In caso di premorienza del danneggiato, la liquidazione del danno biologico va effettuata proporzionalmente e non – come accaduto nel caso di specie - assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quella finale (prossima al decesso), ma in maniera proporzionale pura.

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