Danno da vaccino, prova del nesso causale: qual è il valore in sede civile del verbale della commissione medica ex art. 4 l. n. 210/1992?

La Redazione
06 Dicembre 2024

La Suprema Corte indica quale sia il valore, in sede civile, da attribuire al verbale redatto dalla Commissione medica in sede amministrativa, che ritiene sussistente il nesso di causalità tra danno alla salute e vaccino, nell'ambito della richiesta di indennizzo per i danni da vaccino 

Una madre, quale legale rappresentante della figlia minore, agiva per ottenere l'indennizzo ex l. n. 210/1992 sostenendo che la figlia, a seguito di plurime vaccinazioni, avesse contratto l'artrite idiopatica giovanile. In sede amministrativa era stato riconosciuto il nesso di causa tra vaccinazione e artrite dalla commissione medica ospedaliera, ma la domanda era stata comunque respinta poiché non tempestiva. In sede civile, il Tribunale accoglieva il ricorso della madre, mentre la Corte d'appello, successivamente adita, escludeva la derivazione della patologia dalle vaccinazioni effettuate: difatti la Corte, a seguito di ctu medico-legale (nonostante la già avvenuta acquisizione del parere della commissione ospedaliera), richiamava il principio del “più probabile che non”, concludendo per l'insussistenza del nesso causale, essendo emerso il collegamento tra patologia artritica e vaccinazioni solo come mera possibilità. Di conseguenza, secondo il giudice di merito, il nesso tra vaccinazione e artrite acuta era possibile, ma non era l'ipotesi più probabile. La madre ricorreva allora in Cassazione, dolendosi sostanzialmente del fatto che il giudice di secondo grado si fosse discostato dal parere della commissione medica ospedaliera reso in sede amministrativa, tanto da richiedere una nuova ctu, poiché non aveva riconosciuto a tale parere il rilievo di confessione

La Suprema Corte sul punto ha richiamato la sentenza Cass. civ., sez. un., n. 19129/2023, intervenuta nelle more del giudizio in esame, che si è occupata di individuare il valore, in sede civile, di prova o di mero indizio del parere della commissione medica ex art. 4, l. n. 210/1992 che riconosca il nesso causale, dettando il seguente principio di diritto: «Il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all'art. 4, l. n. 210/1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza e di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice di merito». Dunque, secondo le Sezioni Unite, non essendo il nesso causale un fatto obiettivo, ma una relazione che lega un'azione o un'omissione ad una data conseguenza, non può essere oggetto di confessione, poiché la confessione riguarda fatti e non giudizi. Quindi l'accertamento amministrativo costituisce «materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice», che può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire ad esso valore di prova legale. Da tali considerazioni deriva che il giudice di merito, ove lo ritenga necessario, può decidere di indagare ulteriormente il collegamento eziologico tra danno alla salute e vaccinazione attraverso l'espletamento di una ctu e fondare la decisione sugli esiti di quest'ultima. Diversamente, verrebbe minato il principio secondo cui la valutazione degli elementi di prova costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso.  

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