Diritto al rimborso IVA in caso di mancata registrazione in contabilità delle fatture
10 Gennaio 2025
Una società, residente all’estero, presenta al Fisco italiano — per il tramite del proprio rappresentante fiscale — un’istanza di rimborso dell’IVA pagata sulle forniture di beni e servizi ricevuti in Italia. L’Amministrazione finanziaria potrebbe negare il rimborso laddove le fatture di acquisto non siano state registrate in contabilità? La disciplina IVA domestica prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annoti il medesimo in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Tuttavia, in materia si riscontra da diversi anni giurisprudenza, sia nazionale che sovranazionale, in cui, in ossequio al principio “sovrano” di neutralità dell’IVA, si fa prevalere “la sostanza sulla forma”. In particolare, nell’ambito del diritto unionale, la CGUE ha affermato che: — non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA nel caso in cui il soggetto passivo detenga una fattura passiva che non soddisfi i requisiti formali previsti dalla Direttiva e, allo stesso tempo, le Autorità tributarie nazionali dispongano delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali riguardanti appunto il diritto a detrazione dell’imposta; — l’inadempimento o l’inesatto adempimento di obblighi "formali" non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto alla detrazione laddove risultino osservati tutti gli obblighi sostanziali, fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali implichi un rischio di perdite di entrate fiscali o sottenda una operazione inficiata da frode fiscale o integrante uso abusivo delle norme comunitarie. Anche la giurisprudenza di legittimità nazionale, pur registrando di tanto in tanto qualche contrasto interno, si è allineata al diritto UE ribadendo i seguenti principi: — laddove il contribuente non si attenga alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, sarà onere dello stesso, a fronte della contestazione di omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili, fornire adeguata prova della esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega la insorgenza del diritto a detrazione; — il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deve individuarsi esclusivamente nella duplice condizione essenziale: a) che l’obbligazione avente ad oggetto la imposta dovuta in rivalsa, da portare in detrazione, sia stata adempiuta dal soggetto passivo ovvero, sia comunque divenuta esigibile (articolo 17, paragr. 1, VI dir. n. 388/1977; articolo 167, dir. n. 112/2006); b) che il soggetto passivo abbia destinato i beni e servizi acquistati/utilizzati per i quali è tenuto in rivalsa al pagamento della imposta, "ai fini di sue operazioni soggette ad imposta" (articolo 17, paragr. 2, VI dir. n. 388/1977; articolo 168, paragr. 1, dir. n. 112/2006). Le altre formalità che caratterizzano le modalità di esercizio del diritto rimangono estranee alla fattispecie costituiva del diritto a detrazione, configurando “meri obblighi formali a fini di controllo" (volti a prevenire ed eliminare il rischio di frode e di evasione) la cui violazione non autorizza affatto gli Stati membri a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto; — il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige il riconoscimento al soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’Iva a monte, tutte le volte che siano rispettate le condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto, anche se taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi e l’adempimento degli obblighi formali, pertanto, assume rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto a detrazione soltanto nelle misura in cui risulti necessario a fornire alla Amministrazione finanziaria le “informazioni indispensabili a consentirle in linea di principio di verificare se i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, circostanza che comunque spetta al giudice nazionale accertare". In considerazione dei principi giurisprudenziali sopracitati, è possibile dare una risposta al quesito proposto nel senso del riconoscimento al diritto alla società istante – anche in caso di omessa registrazione delle fatture di acquisto – trattandosi di una violazione meramente formale e non sostanziale, sempreché l’IVA sia stata effettivamente assolta e la società non abbia posto in essere comportamenti fraudolenti per far emergere il credito chiesto in detrazione. Bussole di inquadramento |