Nullità del contratto di società
10 Dicembre 2024
Se in un contratto di società viene dichiarata nulla una singola partecipazione, la nullità può estendersi all'intero contratto? L'istituto della nullità del contratto è disciplinato dal Capo XI del Libro IV del Titolo II del codice civile (artt. 1418 - 1424). Per rispondere al quesito odierno occorre partire dagli artt. 1419 e 1420 c.c. Il primo (Art. 1419 - "Nullità parziale") prevede che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La norma aggiunge, al secondo comma, che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. L'art. 1420 c.c. ("Nullità del contratto plurilaterale") prevede che nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Se ne deduce che, in generale, se viene dichiarata nulla una singola partecipazione, questa non travolge l'intero contratto il quale, va da sé, rimane valido e la società continua con gli altri soci. Vi è, però, un caso in cui il contratto assorbe la nullità della singola partecipazione: ciò avviene quando quella partecipazione deve considerarsi essenziale per la vita della società. E ciò sia che si tratti di contratto plurilaterale e sia che si tratti di contratto con due soli soci. E' il caso delle società di persone, laddove l'intuitus personae, cioè la rilevanza delle qualità personali dei soci, è consustanziale alla natura sociale; laddove, viepiù, la qualità di ogni singolo socio è fondamentale per tutti gli altri anche perché, tra l'altro, i soci hanno ampio potere nell'amministrazione della società ed hanno, soprattutto, una responsabilità personale per i debiti della stessa. La Corte di Cassazione ha da tempo sostenuto, per esempio, che “non v'è dubbio che la nullità del conferimento in società di un immobile per mancanza della forma scritta non si limiti al semplice atto di conferimento del bene ma sortisca di conseguenza la nullità dell'intero contratto di società, pur trattandosi di società semplice per la quale non è necessaria alcuna formalità, allorquando tale conferimento risulti essenziale per il conseguimento dello scopo sociale” (Cass. Civ., Sez. II, 12/03/1994, n. 2389); e successivamente che “la nullità della clausola di conferimento importa (...) la nullità dell'intero contratto sociale quando il conferimento degli immobili sia (...) essenziale al raggiungimento dello scopo sociale” (Cass. Civ., Sez. I, 04/07/1987, n. 5862). Come sopra detto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., una volta dichiarata nulla una singola clausola, il contratto rimane valido se è possibile eliminarla senza che l'intero contratto venga meno: il tal senso la giurisprudenza di legittimità ha statuito per esempio che, “in tema di nullità del contratto sociale, l'ultimo comma dell'art. 2332 c.c. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 c.c., per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali).” (Cass. Civ., Sez. I, 14/05/1992, n. 5735, in Giust. Civ. Mass., 1992 fasc. 5). Pertanto, la nullità di una singola clausola dà luogo alla nullità della partecipazione del socio - ma non del contratto - se la nullità attiene solo alla sua partecipazione; ma dà luogo alla nullità dell'intero contratto se i soci non lo avrebbero concluso senza la clausola poi dichiarata nulla. In conclusione, nel contratto di società la nullità di una singola partecipazione non travolge l'intero contratto, il quale continua a produrre effetti nei confronti degli altri contraenti. In tale ipotesi la società rimane in vita con gli altri soci. La nullità si estende invece all'intero contratto nelle società di persone, se la partecipazione del socio deve ritenersi essenziale. |