Lavoro
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Licenziamento disciplinare: illegittimo se intimato per mancata trasmissione dei certificati medici durante l’aspettativa per malattia

12 Dicembre 2024

La pronuncia in commento fornisce un'efficace chiave di lettura sulla distinzione tra assenza per malattia e aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute e sulla diversa regolamentazione alla luce del CCNL applicato.

Massima

La deliberazione di concessione dell'aspettativa non retribuita costituisce valida giustificazione dell'assenza, senza necessità di trasmettere ulteriori certificati di malattia.

Il caso

Licenziamento disciplinare per mancata trasmissione dei certificati medici durante l'aspettativa per malattia

Alla lavoratrice, inquadrata come infermiera di ruolo presso una struttura sanitaria pubblica, viene intimato il licenziamento disciplinare per assenza priva di valida giustificazione – a norma dell'art. 55-quater, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 165/2001 – in quanto non ha trasmesso i certificati medici durante la fruizione dell'aspettativa per malattia, concessa ai sensi dell'art. 23 CCNL 1994/1997 del comparto Sanità.

A fronte dell'impugnazione del licenziamento da parte della dipendente, il Tribunale di Catania rigetta la domanda e conferma la propria decisione in sede di opposizione. La Corte d'appello, adita in sede di reclamo, riforma la sentenza di prime cure e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato, ordinando la reintegrazione della lavoratrice.

L'ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione) datrice di lavoro ricorre per la cassazione della sentenza, adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del summenzionato CCNL, nonché delle disposizioni normative relative ai controlli sulle assenze (art. 55-septies d. lgs. n. 165/2001).

La questione

Distinzione tra assenza per malattia e aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute

La pronuncia della Corte di cassazione in commento focalizza la propria attenzione sul “cuore” della questione, ossia la distinzione tra l'assenza per malattia e l'aspettativa per gravi motivi di salute, di cui la lavoratrice licenziata stava usufruendo.

L'art. 23 del CCNL applicato disciplina al primo comma l'assenza per malattia: “Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi”, mentre al secondo comma introduce l'ipotesi dell'aspettativa “per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”.

Per quanto in entrambi i casi la sospensione del rapporto di lavoro sia motivata dalle condizioni di salute del lavoratore e sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, la disciplina prevista dal CCNL è molto diversa. Durante l'assenza per malattia è dovuta la retribuzione, benché nella minor misura prevista, e continua a maturare, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio; l'aspettativa per gravi motivi di salute è, invece, sprovvista sia della retribuzione che dell'anzianità di servizio (art. 23, comma 4, CCNL). Ed è proprio questo il discrimen sul quale la Corte di cassazione fonda la propria decisione.

Le soluzioni giuridiche

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'amministrazione datrice di lavoro e conferma la sentenza di appello, in quanto esclude la rilevanza disciplinare del comportamento della lavoratrice, la quale, durante il periodo di aspettativa per malattia, non era tenuta a produrre ulteriori certificati medici per giustificare la sua assenza. Infatti, l'aspettativa non retribuita per motivi di salute è stata concessa alla lavoratrice dall'Azienda ospedaliera dopo aver attentamente vagliato la documentazione medica prodotta e la gravità delle patologie risultanti. Pertanto, entro il termine massimo di aspettativa concessa, non occorre la trasmissione di ulteriori certificati medici.

Come sottolinea la Corte, “è stato lo stesso provvedimento dell'amministrazione a riconoscere il diritto all'aspettativa, in presenza di particolare gravità delle condizioni di salute, e a giustificare l'assenza per tutto il periodo concesso, senza ulteriori obblighi di comunicazione da parte della lavoratrice”.

Osservazioni

Illegittimità del licenziamento intimato

Pur avendo il merito di fare chiarezza sulla distinzione tra assenza per malattia e aspettativa non retribuita per motivi di salute, la pronuncia in commento non è del tutto innovativa, in quanto si colloca nel solco di un consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell'aspettativa” (Cass. n. 12223/2013; Cass. 2794/2015; Cass. n. 15568/2024).

Alla luce di ciò, l'assenza non era priva di giustificazione e, di conseguenza, la lavoratrice non è incorsa nell'infrazione disciplinare contestata e il licenziamento intimato è illegittimo.

Riferimenti bibliografici essenziali

A. Belsito, Il procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024;

Memento Pratico Lavoro, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024.

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