Termini per la mediazione obbligatoria in corso di causa
12 Dicembre 2024
Quando la mediazione obbligatoria venga disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga prima dell'udienza di rinvio, anche se lo stesso si concluda senza accordo (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035; Trib. Roma, 1° luglio 2024). Si ritiene, infatti, che anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi essere giunta a compimento entro l'udienza fissata dal giudice, salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 6, d.lgs. n. 28/2010. Per questo motivo, poiché le parti, nel caso di specie, non avevano tentato di esperire la mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ma semplicemente la parte attorea si era limitata a chiedere a quest'ultimo un ulteriore rinvio in limine dell'udienza di rinvio già fissata, il giudice ha qualificato tale richiesta come rimessione in termini e l'ha negata poiché il decorso del termine era avvenuto per colpa della parte, dichiarando di conseguenza improcedibile il giudizio. |