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Riduzione della pena inflitta in rito abbreviato per mancata proposizione dell’impugnazione

12 Dicembre 2024

E poteri del giudice dell’esecuzione. La Cassazione esclude la concedibilità della pena sospesa in conseguenza della riduzione.

Massima

Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 c.p., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.

Il caso

In una procedura esecutiva trattata dal G.i.p. del Tribunale di Ancona si è posto il quesito su cui è stata chiamata ad intervenire la Suprema Corte di cassazione.

Il giudice della esecuzione ha provveduto a ridurre la pena inflitta a Focsa Ion in ragione di quanto previsto dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p., per mancato esercizio della facoltà di impugnazione. La pena risultante dalla operazione di rideterminazione è inferiore a due anni di reclusione.

Quanto alla domanda di sospensione condizionale, il giudice la respinge. Viene affermato che ai fini della delibazione della domanda di ottenimento della pena sospesa, la pena «rilevante» è solo quella determinata in cognizione e, in ogni caso, il potere di concedere la pena sospesa non è previsto dall'art. 676 c.p.p., pure come di recente novellato.

La questione

Si pone il tema, nell'atto di ricorso, della legittimità o meno della decisione emessa dal giudice della esecuzione. Il ricorrente evidenzia che in più ipotesi è stato affermato come esistente il potere del giudice dell'esecuzione, in presenza di un novum relativo alla entità della sanzione, di delibare una domanda di pena sospesa, sempre che non vi sia stato un rigetto in cognizione indipendente dalla entità della pena (altre cause ostative o giudizio prognostico negativo).

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha affermato che non vi è giuridica possibilità del giudice dell'esecuzione, nel caso di cui all'art. 442 comma 2-bis c.p.p., di valutare la domanda di concessione della pena sospesa, in mancanza di una disposizione di legge facoltizzante sul punto.

Pur dovendosi ritenere che la pena eseguibile sia quella comprendente la riduzione di un sesto, rispetto a quella inflitta in cognizione, e pur prendendo atto della «peculiarità» dell'istituto, si rileva che le ipotesi di affidamento al giudice della esecuzione di un compito di delibazione della domanda di concessione della pena sospesa siano esclusivamente quelle previste dal legislatore agli articoli 671 e 673 c.p.p. in tema di riconoscimento di continuazione (o concorso formale) e di revoca di una o più sentenze di condanna per abolitio criminis o declaratoria di illegittimità costituzionale.  Non vi è spazio per un ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione, nella ipotesi della riduzione premiale, in ragione della assenza di una norma attributiva del potere.

Osservazioni

Il tema oggetto della decisione in commento è di certo complesso e tocca un ‘nervo scoperto' del sistema processuale, quale è quello della latitudine dei poteri del giudice della esecuzione, a fronte di fatti sopravvenuti che comportano la variazione parziale del giudicato.

Qui la variazione del trattamento sanzionatorio, rispetto a quanto deciso in cognizione, è frutto di una – del tutto inedita – premialità ontologicamente differita, posto che la riduzione di pena (nella misura di un sesto) è correlata al mancato esercizio del potere di impugnazione da parte del condannato.

Non si tratta, dunque, della emersione di un «vizio» del trattamento sanzionatorio o della sua rielaborazione dovuta al riconoscimento della continuazione tra più fatti oggetto di giudizi distinti, ma di un effetto premiale che proietta sulla fase esecutiva il compito di ridurre l'entità della sanzione, in chiave di retribuzione per l'alleggerimento del carico sul giudice della impugnazione.

Da simile novità sono derivate alcune difficoltà di inquadramento dogmatico, che si riflettono anche sul tema qui in trattazione, relativo alla concedibilità o meno della pena sospesa all'esito della operazione rideterminativa. Non vi è dubbio, infatti, che la pena eseguibile «diventa» quella determinata dal giudice della esecuzione, in forza del calcolo algebrico, e ciò apre ad ipotesi di «riemersione» di poteri che in via ordinaria spettano al giudice della cognizione.  

Ragionando in termini generali, se da un lato è chiaramente identificabile una tendenza nomofilattica, riconoscibile a partire da Sez. Un. n. 42858 del 2014 ric. Gatto, a spingere verso una estensione dei poteri del giudice della esecuzione (in chiave di valvola di sicurezza del sistema ed a fronte di particolari esigenze di ‘assestamento' del giudicato), non sono mancati al contempo i richiami alla osservanza del principio di tassatività processuale, in chiave di opportuno affidamento «esclusivo» al legislatore della individuazione e del censimento dei casi specifici in cui risulta consentita la parziale erosione del giudicato, al di là delle ipotesi formalizzate dei mezzi di impugnazione straordinaria (revisione, ricorso straordinario, rescissione del giudicato, revisione europea).

La decisione in esame, pur consapevole della criticità del punto scrutinato, si muove nel perimetro della necessaria «tassatività processuale» e prende atto della assenza di una disposizione attributiva del potere, per il giudice della esecuzione, di andare oltre la applicazione del particolare effetto premiale (la riduzione della pena inflitta) correlato al mancato esercizio del potere di impugnazione.

Dunque il giudice della esecuzione, in tale chiave, è chiamato non già ad aprire una «parentesi tardiva di cognizione», come pure accade in diverse altre occasioni – è considerata tale, ad esempio, la procedura di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva e da ciò deriva, secondo il noto arresto C. cost. n. 183/2013, la incompatibilità del giudice della esecuzione in ipotesi di annullamento con rinvio del diniego. Altra ipotesi di apertura di una «finestra cognitiva» in sede di esecuzione è quella ricollegabile all'applicazione di pene sostitutive nel caso in cui alla vigenza del d.lgs. n. 150/2022 il processo era ‘pendente' in fase di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 95 comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150 –, quanto a farsi garante del mero effetto premiale stabilito dal legislatore, attraverso la ricognizione della condotta da cui l'effetto di rideterminazione della pena deriva.

Si tratta di una posizione interpretativa tesa a privilegiare la aderenza del percorso interpretativo al dato letterale, posto che nelle altre ipotesi riconosciute di «concedibilità» della pena sospesa in executivis vi è una espressa attribuzione del relativo potere (v. art. 671 comma 3 c.p.p. in tema di apprezzamento delle conseguenze del riconoscimento della continuazione o del concorso formale) o, quantomeno, un riferimento di carattere generale alla possibilità di adottare «provvedimenti ulteriori» rispetto a quello oggetto della domanda esecutiva (v. art. 673 comma 1 in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice).

Proprio sulla esistenza di una disposizione di legge attributiva, sia pure in termini generali, di un potere «ulteriore» rispetto alla revoca della sentenza per abolitio criminis o dichiarazione di illegittimità costituzionale si basano, a ben vedere, le argomentazioni contenute nella fondamentale decisione Sez. Unite Catanzaro del 2005, tese ad affermare la possibilità per il giudice della esecuzione di decidere in punto di sospensione condizionale della pena (su condanna passata in giudicato e non oggetto di revoca)  derivante dalla rimozione di cause ostative rappresentate dalle decisioni di condanna oggetto di revoca. Nella decisione delle Sezioni Unite in parola si afferma, peraltro, che lì dove in sede esecutiva vi è attribuzione di un potere è evidente che il giudice lo esercita con assoluta pienezza cognitiva e valutativa, a nulla rilevando la sede (esecuzione) in cui si colloca l'esercizio del potere medesimo: [..] Dalle precedenti riflessioni si evince che sono indubbiamente infondati, per la loro portata generalizzata ed indiscriminatamente totalizzante, i rilevi critici sollevati facendo riferimento alla supposta carenza di poteri valutativi da parte del giudice dell'esecuzione. È agevole replicare, in proposito, che evidenti esigenze di ordine logico, coessenziali alla razionalità del sistema, inducono a ritenere che, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima attribuzione: onde è consequenziale inferirne che il riconoscimento della possibilità di eliminare l'effetto ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena comporta necessariamente la titolarità dei poteri necessari al conseguimento di tale risultato [..].

Non potrebbe, pertanto, adottarsi – secondo la decisione oggi in esame ed in riferimento a quanto dettato all'art. 442 comma 2-bis c.p.p. – una linea interpretativa ‘di sistema', tesa ad attribuire al giudice della esecuzione, nel particolare caso in cui la riduzione del sesto della pena abbia reso possibile l'accesso al beneficio, il recupero della facoltà di concedere la sospensione condizionale, in presenza degli ulteriori presupposti di legge ed in rapporto – ovviamente – ad un punto della decisione non coperto da un giudicato reiettivo specifico, che prescinda dalla commisurazione della pena .

Va evidenziato peraltro che il tema qui in trattazione è oggetto, nel frattempo, di un incidente di legittimità costituzionale (l'ordinanza di rimessione è stata emessa in data 6 maggio 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Nola) che potrebbe condurre alla emissione di una sentenza additiva, ove il giudice delle leggi si convinca di una rilevante incisione – in ragione della assenza di una norma facoltizzante – dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento di situazioni analoghe.

Va segnalato, in ogni caso, che non sono mancate, in passato, posizioni interpretative di segno diverso, tese ad attribuire in casi particolari al giudice della esecuzione (al di là delle ipotesi di cui agli articoli 671 e 673 c.p.p.) il potere di concedere la sospensione condizionale della pena a seguito di un «mutamento» del quadro sanzionatorio oggetto di apprezzamento in cognizione.

In particolare va ricordato quanto deciso da Sez. Unite 2015 Marcon in caso di rielaborazione del trattamento sanzionatorio in tema di stupefacenti, con possibilità per il giudice della esecuzione, all'esito della nuova determinazione della pena, di concedere la sospensione condizionale.  In detta decisione si è affermato che l'effetto giuridico di obbligatoria rideterminazione della pena, ferma restando la rilevanza penale del fatto con parziale modifica del giudicato, è direttamente ricollegabile alla previsione di legge di cui all' art. 30 comma 4 l. n. 87/1953 come precisato da Sez. U. n. 42858 del 2014 ric. Gatto e dai successivi interventi nomofilattici sul tema. La modifica del giudicato è dunque imposta - in casi del genere - dalla cessazione retroattiva di validità della norma, dato il carattere di «annullamento» tipico del giudizio di costituzionalità. Nel caso della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti (sent. n. 32 del 2014) il potere di rideterminazione del trattamento sanzionatorio – spettante al giudice dell'esecuzione – non deriva in via diretta dall'art. 673 c.p.p. ma dall'art. 30 legge n. 87/1953 e l'operazione di rideterminazione non va intesa come «revoca» della sentenza di condanna; la decisione emessa dal giudice della esecuzione, in ipotesi di accoglimento dell'istanza e rideterminazione del trattamento sanzionatorio, assume una valenza sostitutiva di un titolo esecutivo (la precedente decisione irrevocabile) solo in tale parte non più eseguibile, che andrà pertanto integrato, in punto di entità della pena, dalla decisione emessa in sede esecutiva secondo uno schema procedimentale non estraneo al procedimento di esecuzione. Non si tratta, pertanto, di una revoca del precedente titolo (non versandosi in ipotesi applicativa dell'art. 673 c.p.p.) ma di una sua parziale rinnovazione e integrazione per quanto concerne l'entità della pena, con ogni conseguenza di legge (così, tra le altre, Cass. pen., sez. I, n. 53019/2014, ric. Schettino, rv 261581). Dunque, secondo la decisione Sez. Unite Marcon, intervenuta sul rapporto tra rideterminazione della pena e patteggiamento: [..] Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per escludere che nel nuovo accordo, proposto ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p. per sostituire la pena incostituzionale oggetto del patteggiamento, le parti possano farvi rientrare la sospensione condizionale della pena, esclusa nel precedente accordo, ad esempio, perché non rientrante nei limiti di pena. Resta ferma la valutazione del giudice dell'esecuzione che potrebbe non condividere l'applicazione del beneficio, nel qual caso, non potendo respingere l'accordo, come invece avviene in sede di cognizione, dovrà comunque recepirlo, escludendo la sospensione condizionale, sempre che ritenga congrua la pena [..].

In tal caso l'approdo interpretativo alla attribuzione del potere di concedere la sospensione condizionale – da parte del giudice della esecuzione – non appare collegato in via diretta ai contenuti dell'art. 673 c.p.p. e risulta ispirato ad una logica di riequilibrio di sistema derivante da altra disposizione di legge.

Ed ancora, una parte della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen., sez. I n. 16679/2013) ha ritenuto possibile l'intervento in executivis del giudice della esecuzione lì dove vi sia stato in sede di legittimità un annullamento senza rinvio di una parte della decisione emessa in sede di merito, lì dove una domanda di sospensione condizionale non sia stata decisa in ragione della entità del trattamento sanzionatorio e la Corte di cassazione non sia intervenuta in ragione dei limiti ontologici del suo perimetro di azione [..] L'annullamento senza rinvio di uno o di alcuni soltanto dei capi di una sentenza nei confronti di uno stesso condannato è, per quel che attiene al piano delle valutazioni di sospendibilità condizionale del residuo trattamento sanzionatorio, situazione simile a quella che si verifica in caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa. L'eliminazione della condanna per un reato per opera di un giudice privo di poteri di merito, e che pertanto non può addentrarsi in valutazioni sull'applicabilità della sospensione condizionale alla pena irrogata per i reati estranei alla pronuncia di annullamento, è evento assimilabile agli interventi abolitrici della norma incriminatrice, nella misura in cui la Corte di cassazione, che pure agisce all'interno di una singola vicenda processuale, non può conoscerne i profili di merito, oggetto precipuo di valutazione ai fini della concessione della sospensione condizionale [..] .

All'esito di queste brevi riflessioni ci sembra di poter dire che resta aperta la questione interpretativa, che potrà giovarsi delle indicazioni provenienti dal giudice delle leggi e degli ulteriori confronti di opinioni.   

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