Il creditore che agisce è tenuto solo a provare l’esistenza di una valida pretesa creditoria
16 Dicembre 2024
Il creditore che agisce per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare l'esistenza della causa causans del proprio credito. Tale prova si ritiene soddisfatta mediante mediante la produzione a) del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, completo di tutte le condizioni contrattuali; b) dei contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d'azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo al creditore opposto; c) la certificazione ex art. 50 T.U.B.; d) gli atti di costituzione in mora. È invece esclusivo onere del debitore opponente provare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito. |