Il creditore che agisce è tenuto solo a provare l’esistenza di una valida pretesa creditoria

Studio Mascellaro Fanelli
16 Dicembre 2024

Il Tribunale di Trapani ha emesso una sentenza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un mutuo chirografario, opposto per carenza di prova scritta, per mancata produzione della intera serie degli estratti conto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione dell'esercizio dello ius variandi, per presunta prescrizione del diritto di credito per decorso termine decennale tra la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario ed il ricorso per l'emissione del d.i., per presunta applicazione di tassi oltre soglia.

Il creditore che agisce per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare l'esistenza della causa causans del proprio credito.

Tale prova si ritiene soddisfatta mediante mediante la produzione a) del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, completo di tutte le condizioni contrattuali; b) dei contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d'azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo al creditore opposto; c) la certificazione ex art. 50 T.U.B.; d) gli atti di costituzione in mora. È invece esclusivo onere del debitore opponente provare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito.

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