Contenzioso Tributario: la notifica telematica può essere effettuata per la prima volta in appello
16 Dicembre 2024
La Commissione regionale della Toscana dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in quanto tale appello era stato notificato a Tizio (costituitosi comunque in giudizio) tramite PEC, assumendo che, nel processo tributario, sebbene la notifica tramite posta elettronica certificata possa essere utilizzata per la Regione Toscana sin dal mese di dicembre 2015, la scelta di utilizzo dello strumento informatico vada effettuata ab origine e cioè sin dal primo grado di giudizio. Non essendo stato così, il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile l'appello. L'Agenzia delle Entrate, allora, ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, poiché, in tema di contenzioso tributario, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste a decorrere dal 1 dicembre 2015, quindi - alla stregua del principio tempus regit actum - le modalità telematiche di notifica trovavano applicazione al ricorso in appello notificato, nel caso di specie, il 23 agosto 2016. Peraltro, ha chiarito la Corte, l'art. 16 d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche», proprio per evitare che «la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado». Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia, in diversa composizione, per l'esame del ricorso in appello proposto dall'Agenzia. |