Riparto dell’onere della prova e compensazione delle spese di lite per mancata conciliazione
17 Dicembre 2024
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nel caso di specie, afferente alla richiesta di restituzione di una somma versata mediante assegno circolare, in prestito, dall'attore al padre defunto degli eredi convenuti, l'analitica e dettagliata ricostruzione fatta dai convenuti non ha trovato alcun riscontro e nulla è stato provato in ordine all'estinzione dell'avvenuto contratto di mutuo, per cui la domanda attorea è fondata e va accolta. Tuttavia, il giudice ha compensato le spese, stante la mancata accettazione da parte dell'attore della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Infatti, tale norma attribuisce al giudice uno strumento deflattivo attraverso cui formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio: per questo l'art. 91 c.p.c., quando le valutazioni operate in sede di 185-bis sono sostanzialmente confermate in sentenza, prevede una sanzione della parte che senza giustificato motivo ha rifiutato la proposta, come nel caso di specie, in cui l'attore ha semplicemente rifiutato la proposta senza addurre alcuna ragione sostanziale. |