Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in caso di accertamento dell’insussistenza del fatto si applica la tutela reintegratoria?

18 Dicembre 2024

La Suprema Corte si pronuncia in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo affermando che, a seguito delle pronunce recenti della Corte Costituzionale sul tema, in caso di accertamento dell'insussistenza del fatto alla base del licenziamento, deve applicarsi necessariamente la tutela reintegratoria.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "insussistenza del fatto" - fatto da intendersi nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, inaugurata da Cass. n. 10435 del 2018, comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore - va applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione circa la sussistenza, o meno, di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso; inoltre, con la sentenza n. 59 del 2021, era già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui prevedeva, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, un potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della tutela reale.

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