Diritto di sciopero: possibile sospendere l’ordinanza di precettazione dello sciopero che non manifesti pericolo di pregiudizio oltre i disagi tipici di tale istituto
18 Dicembre 2024
Massima Qualora siano positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dall'art. 56 c.p.a., è corretto sospendere l'efficacia dell'ordinanza di precettazione, tenuto conto dell'imminenza della data dello sciopero proclamato e dell'irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della stessa. Ai fini di una tale decisione, devono essere tenuti in considerazione, altresì, la riconducibilità dei disagi discendenti dallo sciopero al solo effetto fisiologico dello stesso, nonché la vincolatività delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio, che escludono l'aggravamento di detti disagi. Il caso La precettazione e il ricorso dei rappresentanti sindacali dei lavoratori In data 10 dicembre 2024, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato l'ordinanza n. 200 T, così ordinando la riduzione da 24 a quattro ore dello sciopero generale nazionale proclamato da U.S.B. – Confederazione Sindacale Unione Sindacale di Base (“USB”), nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi, previsto per il giorno 13 dicembre 2024. A seguito di detta decisione ministeriale, USB ha presentato ricorso al TAR del Lazio affinché quest'ultimo, previa sospensione della relativa efficacia in sede monocratica, a seguito di apposita istanza ex art. 56 c.p.a., ne dichiarasse l'annullamento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza Consiglio dei Ministri non si sono costituiti in giudizio. Parimenti, non ha provveduto alla costituzione neppure Federconsumatori, nei confronti della quale il decreto è stato parimenti emesso. Le questioni e le soluzioni giuridiche Le motivazioni dell'USB e la decisione del TAR: i riferimenti normativi e i principi di diritto Stante la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, il TAR ha tenuto in considerazione, ai fini della propria decisione, le sole doglianze rappresentate da USB in favore della propria richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 200 T. In particolare, il Tribunale ha evidenziato, nel proprio decreto, il fatto che lo sciopero in argomento fosse stato proclamato congiuntamente da USB, con l'adesione di altre rappresentanze sindacali dei lavoratori a livello nazionale (i.e., COBAS –Associazione Nazionale Lavoratori per il Gruppo ATM Spa di Milano, e USB Mare e Porti), e che le stesse avessero già recepito le indicazioni e prescrizioni ricevute al riguardo dalla Commissione di Garanzia, l'autorità indipendente per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, volte a dare corretta attuazione della legge applicabile a alle astensioni dal lavoro in tale particolare settore. Come è noto, la Commissione di Garanzia è stata istituita con il compito di garantire l'equo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona. A tale scopo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 146/1990, quest'ultima, “quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutela” e, comunque, in caso di estrema gravità ed urgenza, ha facoltà di segnalare al Presidente del Consiglio (o a un Ministro da lui delegato) la necessità di invitare le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, così da esperire un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile. Nel caso di specie, la Commissione di garanzia, non avendo evidentemente ritenuto – come evidenziato dal TAR – che ve ne fossero i presupposti, non ha esercitato tale facoltà. Peraltro, le motivazioni appena indicate, avrebbero potuto giustificato, ai sensi della medesima fonte citata, anche l'intervento ministeriale tramite l'emissione di un decreto di precettazione. Nel caso di specie, tuttavia, le predette ragioni non emergono in maniera chiara dal decreto emanato dal Ministero dei Trasporti. Quest'ultimo, infatti, nel precettare lo sciopero generale indetto, diminuendone la durata da 24 a quattro ore, non descrive dei disagi diversi da quelli siano una “fisiologica” conseguenza dell'esercizio del diritto di sciopero stesso. In altre parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che detto provvedimento di precettazione non si fondasse su alcuna motivazione legata alla possibilità che lo sciopero, eseguito nella totalità delle ore proclamate (i.e., 24) potesse cagionare dei pregiudizi ai diritti costituzionali dei cittadini eccedenti le problematiche causate di norma da tale istituto, posta la precisa definizione delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio. Infine, prima di esprimersi in favore della sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale e rinviare per la discussione collegiale al gennaio 2025, il Giudice amministrativo ha precisato non solo la insussistenza dei requisiti per la validità della precettazione ordinata dal Ministero, ma ha, altresì, sottolineato che la convalida di tale decisione avrebbe, invero, comportato un pregiudizio irreversibile, “non altrimenti riparabile” in danno ai lavoratori e alle loro rappresentanze che avevano già proclamato lo sciopero, vanificandone la tutela giurisdizionale. Osservazioni I requisiti di legge per l'emissione dell'ordinanza ministeriale di precettazione e la salvaguardia della tutela giurisdizionale del diritto di sciopero La decisione del Giudice amministrativo, a parere di chi scrive, si pregia di dare una coerente applicazione della Legge n. 146/1990, costituendo un solido argine giuridico all'utilizzo improprio e lesivo dei diritti dei lavoratori dei provvedimenti ministeriali di precettazione. Infatti, non solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un'ordinanza solo tre giorni prima della data proclamata dello sciopero generale, ma neanche – è ancor più gravemente – si è preoccupato di evidenziare i presupposti legittimanti, ai sensi della legge citata, il proprio intervento. Non vi è traccia, infatti, nel provvedimento della rigorosa indicazione del pericolo di pregiudizio (“imminente e fondato”) ai diritti della persona costituzionalmente tutelati tali da motivare la riduzione dello sciopero proclamato di ben 20 ore. Inoltre, anche laddove il Tribunale avesse compiuto uno sforzo ermeneutico, neppure la portata di tali potenziali pregiudizi poteva essere immediatamente desumibile dalle circostanze del caso, posta non solo l'assenza di alcuna segnalazione da parte della Commissione di garanzia (organo, è bene ribadirlo, terzo e autonomo, istituito precisamente con – anche – compiti di vigilanza sulla conformità delle attività di sciopero), ma anche la definizione di una fascia di garanzia dei servizi essenziali che avrebbe assicurato la tutela dei diritti potenzialmente attaccabili in caso di scioperi non controllati. Diversamente, osserva il TAR del Lazio, tale pregiudizio si sarebbe certamente verificato – e, dunque, neppure solo potenzialmente, come espresso dal concetto di “pericolo” riportato dalla norma di riferimento – in danno ai lavoratori e alle sigle sindacali che avevano proclamato lo sciopero, data anche l'imminenza della data dello stesso rispetto a quella di emanazione dell'ordinanza di precettazione (di appena due giorni precedente). Infine, neppure il Ministero ha cercato di integrare il decreto di precettazione costituendosi nel giudizio qui analizzato e fornendo in tale sede le valide motivazioni sottese alla propria decisione. Pertanto, posta la decisione del TAR del Lazio di accogliere la richiesta di sospensione provvisoria dell'ordinanza ministeriale, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., con conseguente esecuzione dello sciopero proclamato, non resta che attendere la trattazione collegiale della controversia in camera di consiglio, fissata per il prossimo 13 gennaio, nonché la relativa decisione che – inevitabilmente – non potrà non tenere conto della effettiva modalità di svolgimento dello sciopero tenutosi il 13 dicembre 2024 in tutta la nazione, avendo, così, una controprova fattuale delle valutazioni ex ante effettuate – e non espresse – dal Ministero competente. Potrebbe interessarti |