Lavoro
ilGiuslavorista

Malattia professionale e responsabilità del committente in materia di salute dei lavoratori nei confronti dell'impresa appaltatrice

02 Gennaio 2025

La pronuncia in commento affronta il delicato tema delle responsabilità del committente e dell'appaltatore nelle ipotesi di malattia professionale, focalizzando l'attenzione sulla disponibilità dei luoghi di lavoro.

Massima

Non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata, perché la malattia si assume essere derivata da agenti tossici non connessi al particolare tipo di esecuzione dell'attività appaltata, ma presenti nel luogo di lavoro, ossia nello stabilimento rimasto nella disponibilità del committente.

Il caso

Lavoratore deceduto a causa di malattia professionale: risarcimento del danno e riconoscimento delle responsabilità

Agli eredi di un lavoratore deceduto a causa di mesotelioma pleurico contratto per esposizione all'amianto nel luogo di lavoro viene riconosciuto – iure hereditario – il risarcimento del danno biologico e morale.

Il primo e il secondo grado di giudizio, però, condannano al risarcimento la sola società appaltatrice, rigettando la domanda risarcitoria nei confronti del committente, in quanto non risulta fornita la prova della sua ingerenza nell'organizzazione o esecuzione dell'attività lavorativa.

Nel ricorso per cassazione, gli eredi del lavoratore defunto lamentano la violazione dell'art. 2087 c.c., poiché non è stato correttamente interpretato l'obbligo di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gravante non solo sul datore di lavoro-appaltatore, ma anche sul committente, che “aveva il controllo dello stabilimento”.

La questione

La responsabilità del committente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

La pronuncia si snoda intorno ad una questione di fondamentale rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ossia la ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro-appaltante e committente in caso di accertamento della malattia professionale e del conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

Anche se la Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata sul punto, riconoscendo la responsabilità del committente (e anche del subcommittente: v., recentemente, Cass.  27.01.2023, n. 2517) per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività concessa in appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, la pronuncia in commento presenta un aspetto di novità, focalizzando l'attenzione sull'irrilevanza della mancata ingerenza dell'appaltante nell'organizzazione o esecuzione dell'attività appaltata.

Le soluzioni giuridiche

Il consolidato orientamento di legittimità

Confermando il consolidato orientamento di legittimità, la Cassazione ribadisce che, in caso di affidamento di lavori ad altre imprese, sussiste un obbligo, a carico del committente, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'attività dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. E tali misure comprendono “il fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, il predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e il cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata” (dalla pronuncia in commento. In tal senso v. anche Cass. 24.06.2020, n. 12465; Cass. 25.02.2019, n. 5419).

Inoltre, sempre secondo i precedenti di legittimità, il datore di lavoro – che abbia esternalizzato in tutto o in parte il processo produttivo – è responsabile dell'evento (infortunio o, come nel caso di specie, malattia professionale), se non provi di avere adeguatamente verificato l'idoneità tecnico-professionale del soggetto al quale sia stata affidata l'attività e di avere concorso alla prevenzione dei rischi specifici connessi (Cass. 28.10.2016, n. 21894).

Osservazioni

La disponibilità dell'ambiente di lavoro

L'aspetto sul quale maggiormente sofferma l'attenzione la Cassazione nella pronuncia in esame e che rappresenta concretamente il discrimen per l'attribuzione della responsabilità nei confronti del committente è l'avere la disponibilità e il controllo del luogo nel quale è stata svolta l'attività lavorativa ed è stata contratta la malattia professionale. Infatti, dagli accertamenti medico-legali effettuati è emerso come la causa del mesotelioma pleurico da cui era affetto il lavoratore deceduto non sia da rinvenire nel particolare tipo di esecuzione dell'attività appaltata – dalla quale il committente risulta escluso alla luce delle pronunce di merito – bensì dalla presenza di amianto nel luogo di lavoro, ossia nello stabilimento della stessa società committente, “proprietaria e custode dei luoghi di lavoro, nonché nella titolarità dell'intero patrimonio sociale della appaltatrice”.

In ogni caso, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, sottolinea come la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore promani dallo stesso art. 2087 c.c., “norma di chiusura […] proprio per il suo importante ruolo di integrazione della protezione del lavoratore e di tutela della salute sul luogo di lavoro”.

Riferimenti bibliografici essenziali

Memento Pratico Salute e Sicurezza sul Lavoro, Giuffrè Francis Lefebvre,  2024.

M. Russo, Infortunio sul lavoro: il subcommittente risponde in via solidale con il subappaltatore, in IUS Lavoro, 12 luglio 2023.

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