Tributario

Fisco e sport

29 Gennaio 2025

Il contributo illustra la disciplina fiscale che l'ordinamento giuridico prevede in ambito sportivo. 

Premessa

Fisco e sport si presenta, ormai da anni, come una relazione stabile. 

L'ordinamento giuridico prevede, infatti, una molteplicità di benefici fiscali da riconoscere in favore dei contribuenti che vogliano praticare attività sportiva. 

In premessa è opportuno evidenziare che lo sport è oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, in considerazione dell'insieme di valori di cui è portatore tra cui l'integrazione, la collaborazione, la correttezza, il dialogo e via enumerando. 

Lo sport si presenta, dunque, come un potente strumento di integrazione in una società cd. multiculturale e può essere, pertanto, utile ad eliminare tutti i tipi di discriminazione che possano generarsi, ad esempio, in base all'origine.

Ma non solo. Lo sport è strettamente connesso con il diritto alla salute da sempre oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento giuridico (per una disamina in generale sull'ordinamento sportivo si rinvia a M. Piazza, Il sistema sportivo italiano e la pluralità degli ordinamenti giuridici, in Giur. Cost., 2013, 6, 5123).

I benefici fiscali come incentivo all'attività sportiva

In considerazione dell'importanza dello sport come “valore”, l'amministrazione finanziaria interviene in prima linea nell'incentivarne la pratica. 

Tra gli strumenti utili a favorire l'esercizio di una attività sportiva vi sono sicuramente le agevolazioni fiscali, nella forma delle detrazioni fiscali.

Ad esempio, le famiglie possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 19% sulle spese sostenute per l'iscrizione dei figli a strutture sportive dilettantistiche tramite il modello 730.

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono: associazioni sportive, palestre, altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Tali benefici fiscali consentono un aumento della domanda sia in termini qualitativi che quantitativi. 

Si pensi, ancora, alla previsione dell'Iva agevolata al 10% per le partite di basket in quanto equiparate a “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo”. 

Appare indubbio che il contribuente abbia l'onere di custodire in modo diligente la documentazione da cui sia ravvisabile l'effettuazione delle spese e, dunque, la prova del bonifico con l'indicazione della causale e successiva quietanza rilasciata dalla struttura beneficiaria dell'investimento.

Merita un breve cenno anche la legge di conversione del 9 dicembre 2024, n. 189, recante la conversione in legge del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (anche noto come d.l. Anticipi 2024). Ebbene, il documento ha delineato un intervento statale anche in termini di ulteriore finanziamento di Grandi Eventi, tra cui vi rientrano i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessari e i Giochi Paralimpici 2024.

I benefici fiscali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e l'onere della prova a carico del contribuente

A queste agevolazioni si aggiungono quelle riservate alle Associazioni sportive dilettantistiche le quali ricoprono un ruolo fondamentale nella promozione dell'attività sportiva. 

Tuttavia, il presupposto per avvalersi di benefici fiscali e delle semplificazioni amministrative è quello di essere iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche detenuto dal Coni.

Sebbene ancora oggi si discuta se sia sufficiente la mera iscrizione e, dunque, il requisito meramente formale della Asd oppure se sia necessario dimostrare che nella sostanza si tratti di una associazione sportiva dilettantistica (ad esempio, che rispetti i requisiti di democraticità della struttura associativa), sul punto, come si vedrà nel prosieguo, ha fornito indicazioni la giurisprudenza.

Qualora non venissero rispettati i requisiti si ritornerebbe alla par condicio fiscale. 

Tra i diversi benefici vi è anche quello che consente di dedurre dal reddito complessivo eventuali oblazioni effettuate in favore delle Asd.

 Il contribuente che decida, dunque, di supportare con una donazione modale una Asd potrà dedurre la somma investita.

 Questo sicuramente rappresenta un incentivo per i privati o aziende che vogliano offrire contributi in favore delle Asd.

 È chiaro che per essere dedotte le somme è necessario che i pagamenti siano “tracciabili” ovvero effettuati tramite bonifico bancario. 

La ragionevolezza come presupposto per un trattamento diversificato

Quanto detto fino ad ora opera in considerazione del fatto che ogni diversificazione del trattamento fiscale debba essere supportata da valide ragioni o quanto meno essere improntata al principio di ragionevolezza e logicità, in caso contrario si tradurrebbe in una arbitraria discriminazione.

L'agevolazione fiscale, infatti, opera in deroga al principio della generalità del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.

Come anzidetto, si è ancora in dubbio se, al fine della applicazione dei benefici fiscali per le Asd, sia sufficiente il requisito meramente formale ovvero siano necessari altri presupposti.  Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità.

La Corte ha ribadito che fosse necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Pertanto, le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative — e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche, dipendono non soltanto dalla veste giuridica assunta dall'associazione, bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché, secondo consolidata giurisprudenza, occorra dimostrare la sussistenza di requisiti ulteriori.

Ne deriva che l'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale, estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. civ., sez. trib., 26 ottobre 2021, n. 30008; Cass. sez. VI-V, 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., sez. lav., 30 aprile 2019, n. 11492Cass., Sez. V, 24 aprile 2020, n. 29500Cass., Sez. V, 9 giugno 2020, n. 10979).

Piuttosto, l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto case by case, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente svolte nella palestra, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.

Osservazioni conclusive

Ancora una volta il fisco contribuisce alla promozione di valori costituzionalmente garantiti. Il riferimento è allo sport subentrato all'interno della Carta Costituzionale il 20 settembre 2023. 

In tale ottica, l'art. 33 della Costituzione testualmente prevede che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”. 

Sebbene, non utilizzi il termine “diritto” la Costituzione enfatizza la natura valoriale dello sport che, in quanto tale, deve essere incentivato e tutelato. 

Lo sport contribuisce, invero, al miglioramento della qualità della vita e al benessere sociale collocandosi al vertice del sistema dei valori da incentivare.

Sarebbe, tuttavia, opportuno realizzare un Testo Unico che compendi tutte le agevolazioni fiscali riconosciute dall'ordinamento in favore delle imprese o privati che contribuiscano ad incrementare la pratica sportiva ovvero agli operatori del settore.

Ricondurre in un testo unico le diverse agevolazioni fiscali consentirebbe ai contribuenti, agli operatori del settore di avere un quadro esaustivo e chiaro, superando le difficoltà che l'interprete può incontrare quando si trovi dinnanzi ad un sistema frammentario.

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