Paziente violenta un’infermiera: la casa di cura deve risarcire il marito della vittima?
07 Gennaio 2025
Un uomo, ricoverato presso una casa di cura a seguito dell'impianto di una doppia protesi all'anca, violentava un'infermiera dipendente della struttura. L'uomo veniva condannato alla reclusione di cinque anni per tale reato e il marito della vittima citava in giudizio la casa di cura accusandola di non aver predisposto idonee misure di sicurezza volte ad impedire la violenza sessuale ai danni della moglie, chiedendo il risarcimento del danno personale derivato dalla sofferenza patita dalla moglie per la violenza sessuale subita. Il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva al marito il risarcimento del danno sul presupposto che il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre adeguate misure di prevenzione del comportamento doloso del paziente. La Corte d'appello, adita dalla struttura, riformava la sentenza impugnata, asserendo che il marito avrebbe dovuto dimostrare che era obbligo della casa di cura predisporre misure idonee a prevenire il danno, in quanto prevedibile, ed indicare quali fossero tali misure. Altrimenti, in difetto della prova di obblighi di cautela e di prevenzione specifici, la responsabilità del datore di lavoro rischiava di trasformarsi in responsabilità oggettiva, addossata al datore di lavoro sulla base della mera esistenza del danno. Dato che la prova non era stata fornita, la Corte territoriale non aveva riconosciuto il danno. Il marito impugnava la sentenza e proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che, nel caso di specie, il suo danno derivava da un'ipotesi di inadempimento contrattuale della struttura nei confronti della moglie violentata quindi, trattandosi di responsabilità contrattuale, era onere del ricorrente allegare solo il danno subito, gravando invece sulla struttura (datore di lavoro) dimostrare di aver predisposto tutte le misure necessarie ad evitare il danno. Inoltre, secondo il ricorrente, la struttura aveva violato anche l'obbligo generico di cautela ex art. 2087 c.c., cosa di cui la Corte non aveva tenuto conto. La Suprema Corte ha innanzitutto precisato che il marito della lavoratrice che agisce per un danno proprio non è parte del contratto con il datore di lavoro. In altri termini, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro è predicabile nei soli confronti del lavoratore, poiché costui è parte del contratto con il datore di lavoro; ma quest'ultimo non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi. È infatti principio di diritto che il danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore, anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento del contratto di lavoro, non ha fonte per l'appunto nel contratto, ma ha titolo in una responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità da inadempimento (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 gennaio 2020, n. 2). Di conseguenza il marito avrebbe dovuto provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell'evento dannoso, oltre che il nesso di causa, quindi provare che il fatto era prevedibile e che era altresì evitabile attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche, cautele che il ricorrente avrebbe dovuto indicare. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. |