ATP e funzione conciliativa: presupposti per l'ammissibilità della domanda

La Redazione
07 Gennaio 2025

Nel caso in esame, il Tribunale Ambrosiano specifica la duplice funzione ed i presupposti di ammissibilità dell'istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Il Tribunale di Milano, con la presente ordinanza, chiarisce che la consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis c.p.c. assolve ad una duplice funzione: da un lato, in un’ottica deflattiva del contenzioso, tende a favorire tra le parti la conciliazione di un’insorgenda controversia; dall’altro, serve per precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non riesca.

Quindi la conciliazione deve costituire un potenziale esito del procedimento: pertanto, presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 696-bis c.p.c. è che la controversia abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – che esse si concilieranno, non residuando altre questioni controverse.

Nel caso di specie, dalle allegazioni e dalle domande del ricorrente, risultava evidente che la questione soggetta ad ATP non fosse l’unica questione su cui avrebbe poggiato il successivo giudizio di merito, quindi il giudice ha rigettato la domanda ex art. 696-bis c.p.c. dichiarandola inammissibile, in quanto l’ATP sarebbe risultata superflua nel futuro giudizio di merito.

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