Il reato di caporalato non si applica alle prestazioni lavorative di natura intellettuale
08 Gennaio 2025
Massima Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. non trova applicazione rispetto a prestazioni lavorative di natura intellettuale, siano esse esercitate in ambito agricolo, artigianale o industriale, trattandosi di una fattispecie incriminatrice destinata a reprimere esclusivamente condotte di reclutamento e utilizzazione di lavoratori “manuali”, in conformità con il dato semantico del temine manodopera, la genesi storica della norma e la sua collocazione sistematica. Il caso Sfruttamento lavorativo ed estorsione nel settore dell'istruzione scolastica La vicenda in esame trae origine dall'ordinanza del Tribunale del Riesame, che confermava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip nei confronti della presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa operante nel settore dell'istruzione secondaria. L'indagata era accusata dei reati di cui agli artt. 603-bis e 629 c.p., per avere sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, e costretto taluni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati, dietro minaccia di mancato rinnovo contrattuale. La questione La configurabilità del reato di cui all'art. 603-bis c.p. e il reato di estorsione. La principale questione di diritto posta all'attenzione della Suprema Corte di cassazione riguarda la configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento all'accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni di sfruttamento, nonché il rapporto con il reato di estorsione. Secondo la difesa, i lavoratori avrebbero accettato consapevolmente le condizioni contrattuali loro proposte, orientandosi non tanto alla percezione di una retribuzione adeguata, quanto al conseguimento di punteggi utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie della scuola pubblica. Si censura, pertanto, l'assenza di una rigorosa analisi degli elementi costitutivi del reato, sottolineando la necessità di un accertamento puntuale e individualizzato dello stato di bisogno, non deducibile in via presuntiva dalla generale crisi occupazionale del territorio. Parallelamente, si contesta l'idoneità della condotta ad integrare gli estremi della minaccia necessaria per la configurazione del reato di estorsione, nonché il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra l'art. 603-bis e l'art. 629 c.p., sul presupposto che entrambi i reati siano finalizzati alla tutela del medesimo bene giuridico, individuato nella libertà di autodeterminazione del lavoratore. Le soluzioni giuridiche Il lavoro intellettuale esula dall'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. La Suprema Corte di cassazione, nell'esercizio dei propri poteri officiosi in punto di qualificazione giuridica dei fatti, perviene alla esclusione del caso scrutinato dall'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., stante il carattere intellettuale delle prestazioni lavorative. In primo luogo, la Corte sottolinea che l'art. 603-bis c.p., nato per contrastare il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro agricolo (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 novembre, 2021, n. 45615), non può essere esteso per comprendere fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore. Ad essere di ostacolo non sarebbe soltanto il divieto di analogia in malam partem, ma l'interpretazione testuale di una norma che, collocandosi nel capo III del titolo XII dedicato ai “Delitti contro la libertà individuale”, si inserisce in un tessuto normativo volto a reprimere condotte che colpiscono, su una scala elevatissima, la “personalità" individuale fino al punto di annullarla. Il riferimento espresso alla “manodopera” di cui all'art. 603-bis c.p. evocherebbe semanticamente un'attività lavorativa di natura manuale, generalmente priva di qualificazione, che si caratterizza per l'assimilazione del singolo lavoratore nella dimensione collettiva del gruppo, in cui egli è degradato a mera risorsa produttiva priva di identità personale. Tale caratterizzazione è, per la Corte, ontologicamente incompatibile con il lavoro intellettuale, il quale si fonda sull'uso dell'intelletto quale strumento di lavoro intrinsecamente identitario e individualizzante, «che non può essere svilito disperdendolo nella categoria generica della "manodopera"». Con riferimento al caso concreto, la Corte rileva in ogni caso l'assenza degli elementi costitutivi richiesti dall'art. 603-bis c.p. In relazione allo stato di bisogno, viene stigmatizzato il richiamo a una generica condizione di crisi occupazionale del territorio, in contrasto con l'obbligo di accertamento individualizzante e specifico definito dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615). Quanto allo sfruttamento, si evidenzia, invece, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, per il tipo di impegno lavorativo, la sottoscrizione dei contratti, lungi dal rappresentare una situazione di abuso, non corrispondesse piuttosto a una scelta di opportunità dei singoli docenti, come sostenuto nel ricorso. Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dunque annullato senza rinvio in relazione al capo di imputazione di cui all'art. 603-bis c.p., dichiarando che il fatto non sussiste. Parallelamente, ha invece confermato la configurabilità del reato di estorsione ricordando che integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a soddisfare richieste illecite, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali (Cfr. Cass. pen., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 11123). Tuttavia, ha disposto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in ordine ai presupposti della misura cautelare. La questione del concorso apparente di norme è stata invece ritenuta assorbita e non ulteriormente scrutinata. Osservazioni finali La portata applicativa dell'art. 603-bis c.p. e il lavoro intellettuale: una riflessione critica. La sentenza in commento si distingue per la rigorosa adesione ai principi di determinatezza e tassatività, proponendo un'interpretazione strettamente ancorata al dato testuale e alla genesi storica della norma. Tuttavia, tale impostazione rischia oggi di configurarsi come un vincolo ermeneutico che limita la portata applicativa dell'art. 603-bis c.p., relegandolo a un'immagine anacronistica, lontana dalle attuali declinazioni del fenomeno del caporalato. L'evoluzione del mercato del lavoro, infatti, ha progressivamente esteso l'applicazione dell'art. 603-bis c.p. a settori diversi dall'agricoltura, quali la logistica, i servizi e la Gig Economy, includendo forme di sfruttamento più complesse e sofisticate, come il caporalato “grigio” e quello “digitale” (Cfr. A. MERLO, Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione, in Dir. pen. cont., 6/2019, 171 ss; A. MERLO, Sfruttamento dei rides: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”, in sistemapenale.it, 2020). In questo contesto, anche la lettura del termine “manodopera” come sinonimo di lavoro manuale appare inadeguata. Essa non solo trascura la crescente ibridazione dei contesti lavorativi- sempre più caratterizzati da una marcata commistione tra attività manuali e intellettuali, ma sembra ignorare un dato fondamentale: anche le prestazioni intellettuali, in un sistema fortemente competitivo e standardizzato, possono perdere quelle caratteristiche di unicità e infungibilità cui fa riferimento la Corte. La crescente sovraistruzione e il surplus di lavoratori qualificati rispetto alle effettive opportunità occupazionali hanno, infatti, progressivamente eroso il potere contrattuale dei lavoratori intellettuali, rendendoli vulnerabili a forme di sfruttamento non dissimili da quelle che l'art. 603-bis c.p. intende reprimere (Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders, Torino, 2020, 33s). Di conseguenza, non è da escludere che anche per questa categoria di lavoratori emerga la necessità che gli strumenti sanzionatori giuslavoristici siano affiancati dalla più rigorosa risposta sanzionatoria di natura penale. D'altro canto, l'art. 603-bis c.p., nella sua collocazione topografica, si distingue dalle fattispecie limitrofe proprio per l'assenza di un totale annichilimento della personalità umana. Il bene giuridico tutelato è, infatti, la dignità del lavoratore ex artt. 4 e 36 Cost., intesa come diritto a condizioni di lavoro rispettose delle garanzie fondamentali previste dall'ordinamento. In tale prospettiva, la categorica esclusione delle prestazioni intellettuali rischia di creare vuoti di tutela di non trascurabile rilevanza, specie rispetto a condotte di sfruttamento che, sotto il profilo del disvalore, risultano egualmente lesive della dignità umana. Il tipo criminoso delineato dal legislatore si presta, nei limiti di un'interpretazione estensiva consentita dalla fattispecie, a ricomprendere situazioni non originariamente contemplate. La tipicità e il disvalore del reato previsto dall'art. 603-bis c.p. prescindono dalla natura delle mansioni svolte e si fondano, piuttosto, sull'accertamento rigoroso dei due elementi costitutivi: le condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno. È su questi due elementi, correttamente ritenuti assenti dalla Corte nel caso di specie, che dovrebbe concentrarsi l'attività interpretativa, evitando esclusioni categoriali che rischiano di comprometterne la ratio e funzione repressiva. Bussole di inquadramento |