Responsabilità civile
RIDARE

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno parentale

Filippo Rosada
10 Gennaio 2025

In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno parentale? È morta una persona in conseguenza di gravi lesioni da incidente stradale: quanto tempo hanno i suoi eredi per chiedere il risarcimento per la perdita del loro congiunto?

Il proposto quesito è quanto mai attuale, stante le continue notizie di gravi incidenti stradali, soprattutto nelle grandi città, che coinvolgono tutti gli utenti della strada, dai conducenti di veicoli ai pedoni.

Legittimo chiedersi, pertanto, quanto tempo abbiano i congiunti della persona deceduta per chiedere il risarcimento del danno.

In primo luogo, osserviamo che l'omicidio stradale è una specifica fattispecie di reato prevista dall'art. 589-bis c.p., che al primo comma così dispone: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni».

La norma prevede altri sette commi – per un totale di otto – regolanti l'aumento delle pene in funzione delle diverse condotte tenute dal conducente colpevole, riguardanti l'alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcol o di stupefacenti, ovvero l'esecuzione di manovre ritenute particolarmente pericolose.

L'art. 2947 c.c., dedicato ad individuare il termine prescrizionale nell'ambito della responsabilità civile da fatto illecito, dopo aver specificato, al secondo comma, che il diritto risarcitorio per danni prodotti dalla circolazione stradale si prescrive in due anni, al comma terzo così dispone: se «il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile».

La ragione dell'aggancio del termine prescrizionale dell'azione civile a quello, eventualmente più lungo, previsto per l'azione penale, va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, il cui diritto rimarrebbe vanificato in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale. Inoltre, si vuole impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337).

In caso di danni anche a soggetti diversi dalla vittima primaria, quali sono anche i congiunti/eredi del soggetto deceduto, in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che il termine prescrizionale più lungo deve essere applicato anche alle vittime che sono state indirettamente danneggiate (Cass. civ., sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16481).

Stabilito che il termine prescrizionale più lungo da reato deve applicarsi anche ai soggetti danneggiati diversi dalla persona che ha perso la vita per un fatto collegato alla circolazione stradale, possiamo ora verificare come si stabilisce la prescrizione da reato.

A questo fine ci viene in soccorso l'art. 157 c.p., che al primo comma dispone che il termine prescrizionale del reato corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque ad un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero tre anni quando si tratta di reato punito con sanzioni diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria.

Tornando alla fattispecie dell'omicidio stradale, abbiamo visto che il primo comma dell'art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da due a sette anni.  Essendo la pena edittale massima di sette anni, il termine prescrizionale dei congiunti per chiedere il danno conseguente alla perdita del congiunto si prescriverà nel medesimo termine.

Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato anche per le altre ipotesi previste dall'art. 589-bis c.p., così che, in caso di omicidio stradale causato da un conducente in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la prescrizione del diritto risarcitorio si verificherà alla scadenza del dodicesimo anno. La pena massima prevista dall'art. 589-bis, comma 2 c.p., infatti, è di anni dodici.

Importante menzionare anche il disposto dell'art. 161 c.p., in quanto la norma precisa che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Pertanto, in ipotesi di omicidio stradale semplice (art. 589-bis c.p.) la prescrizione in caso di plurimi atti interruttivi non potrà essere maggiorata di più di un quarto di sette anni. Un quarto di sette anni è 1 anno e 9 mesi (poiché un quarto di 7 anni corrisponde a 3 mesi per ogni anno, quindi 7×1/4==1,75 anni, cioè 1 anno e 9 mesi).

Pertanto, la durata complessiva della prescrizione è di 8 anni e 9 mesi (7 anni + 1 anno e 9 mesi).

Esempio di calcolo:

Se il reato è stato commesso il 1 gennaio 2020, il termine di prescrizione di 8 anni e 9 mesi scadrà il 1 ottobre 2028 (8 anni e 9 mesi dalla data del reato).

È necessario porre attenzione anche alla seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c., che così prevede: «se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Pertanto, dal momento del verificarsi della causa di estinzione, il termine della prescrizione inizia a decorrere nuovamente: non più, però, quello previsto dal precetto penale, bensì quello di 2 anni stabilito dall'art. 2947, comma 2 c.c.

Le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione sono:

  1. non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.);
  2. morte del reo (art. 150 c.p.);
  3. amnistia (art. 151 c.p.);
  4. remissione di querela (art. 152 c.p.);
  5. oblazione (art. 162 e 162 bis c.p.);
  6. pace fra le parti (per i reati di competenza del giudice di pace, art. 162-ter c.p.);
  7. perdono giudiziale (art. 169 c.p.);
  8. sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

Per sentenza irrevocabile deve intendersi solo quella di condanna, con esclusione della sentenza istruttoria di proscioglimento passata in giudicato e del decreto penale di condanna divenuto esecutivo secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2003, n. 3795).

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