Nell’opposizione di terzo sussiste un litisconsorzio necessario tra società ammessa al concordato e liquidatore giudiziale

13 Gennaio 2025

Dato che il liquidatore giudiziale agisce quale mandatario ex lege dei creditori della società in concordato preventivo e che tale procedura è priva di soggettività giuridica, la Cassazione ha escluso che il liquidatore giudiziale rappresenti la società in concordato preventivo, pertanto se il liquidatore giudiziale propone opposizione di terzo all'esecuzione sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra lui e il legale rappresentante della società ammessa al concordato 

Massima

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra il legale rappresentante della società ammessa al concordato ed il liquidatore giudiziale nominato in ambito concordatario in quanto quest'ultimo essendo mandatario ex lege dei creditori, agisce in giudizio in adempimento del proprio ufficio, ma pur sempre quale persona fisica, e non rappresenta in alcun modo la società in concordato preventivo, che continua ad operare – anche in ordine alle eventuali controversie giudiziali – mediante i propri organi sociali, non essendo detta procedura concorsuale (a differenza del fallimento ex art. 43 l.fall. e, oggi, della liquidazione giudiziale ex art. 143 CCII) dotata di soggettività giuridica.

Il caso

Un creditore sottoponeva a pignoramento le somme dovute dal terzo, Unicredit s.p.a., ad una società in concordato preventivo al fine di recuperare il proprio credito di euro 19.351,27.

Il liquidatore giudiziale della società in conc. prev. proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., eccependo il divieto di azioni esecutive ex art. 168 l. fall. sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo e, dopo l'omologazione, nel caso di concordato liquidatorio, il vincolo del patrimonio al soddisfacimento dei creditori nei limiti di cui alla proposta omologata.

Il Tribunale di Roma assegnava al creditore le somme pignorate e rigettava l'opposizione per l'inconfigurabilità nella specie di un patrimonio separato.

La Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto dal liquidatore giudiziale della società in conc. prev.

Il liquidatore giudiziale, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione articolato sulla base di tre diversi motivi avverso la sentenza d'appello che l'aveva visto soccombente.

La questione

Il ricorrente ha lamentato l’inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito su beni asserviti all’esclusivo soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto dal piano concordatario omologato oltre che dalle relative norme di legge.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte con l'ordinanza in commento ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa società in concordato preventivo, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale tra quest'ultima e il liquidatore giudiziale.

In particolare, la S.C. precisava che il liquidatore giudiziale agisce quale mandatario ex lege dei creditori della società in concordato preventivo per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7021), noto essendo che la detta procedura concorsuale (a differenza del fallimento ex art. 43 l.fall. e, oggi, della liquidazione giudiziale ex art. 143 CCII) è priva di soggettività giuridica.

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della società ammessa a concordato atteso che il liquidatore giudiziale agisce nella predetta qualità, in adempimento del proprio ufficio, ma pur sempre quale persona fisica e che esso non rappresenta in alcun modo la società in concordato preventivo, che continua ad operare – anche in ordine alle eventuali controversie giudiziali – mediante i suoi organi sociali a ciò deputati (dunque, nella specie, mediante il suo liquidatore volontario; si veda sul punto, ancora ex multis, Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2005, n. 7661).

Osservazioni

L'ordinanza in commento riaccende i riflettori su un tema dibattuto – anche prima delle riforme che hanno interessato la procedura di concordato preventivo – che è quello della qualificazione giuridica del liquidatore giudiziale.

Sotto il vigore dell'art. 182 l. fall. precedente alle riforme, in mancanza di una disciplina legislativa specifica, la dottrina e la giurisprudenza avevano ritenuto che il liquidatore giudiziale fosse:

  1. un mandatario del debitore (così Cass. civ., 9 maggio 1958, n. 1519, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1959, II, 85) o dei creditori (così in giurisprudenza Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2004 n. 14083, in Foro it., 2005, I, 136; Cass. civ., sez. I, 1° giugno 1999 n. 5306, in Foro it., 1999, I, 2869; Trib. Roma, 16 aprile 2003, in Fallimento, 2003, 1233; in dottrina Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1993, 893; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 2332; Rago, L'esecuzione del concordato preventivo, Padova, 1996, 153; Parodi, Il liquidatore nel concordato con cessione di beni: pubblica funzione o ufficio di interesse privato, in Giur. Comm., 1987, II, 780; Quatraro, La liquidazione nel concordato preventivo con cessione di beni, in Riv. dir. processuale, 1989, I, 59; Vitalone, Il nuovo concordato preventivo, Milano, 2005, 164; Macchia, L'esecuzione nel concordato preventivo, cit., 295;) poiché svolge un'attività per l'attuazione di un interesse altrui, del debitore e dei creditori; 
  2. la mera funzione di ausiliario del giudice delegato (così Cuneo, Le procedure concorsuali, Milano, 1988, 1510; Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 1986, 177)
  3. un organo della procedura, ponendo l'accento sulla sua natura pubblicistica (per effetto della sentenza di omologazione il liquidatore viene investito di un pubblico ufficio). Il suo compito consiste nella liquidazione del patrimonio ceduto, per soddisfare le ragioni dei creditori e comporre il dissesto (così Lo Cascio, Il Concordato preventivo, Milano, 2002, 257; G. Ragusa Maggiore, Diritto Fallimentare, Padova, 1974, 452 s.s.);

Nel caso in esame, la S.C. ha ritenuto che il liquidatore giudiziale rivesta il ruolo di mandatario ex lege dei creditori della società in concordato preventivo per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7021), noto essendo che la detta procedura concorsuale è priva di soggettività giuridica.

Da qui, la sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale tra il legale rappresentante della società ammessa al concordato ed il liquidatore giudiziale nominato in ambito concordatario nel caso di opposizione all'esecuzione di cespiti derivanti dalla liquidazione di beni patrimoniali della società stessa.

Nel caso in esame, la S.C. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società ammessa a concordato preventivo stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario specie in considerazione del fatto che nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., il debitore esecutato assume indiscutibilmente il ruolo di parte necessaria del processo (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23572).

In conclusione, si ritiene, pienamente condivisibile la pronuncia in questione, in ordine alla necessaria partecipazione all'opposizione di terzo all'esecuzione della società ammessa al concordato.

Al contempo va però segnalato che a parere dello scrivente, la S.C. dopo aver verificato il difetto di contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata e l'intero processo rimettendo la causa al giudice di primo grado.

In tema di integrazione del contraddittorio, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1 c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3 c.p.c.» (Cass. civ., sez. trib., 19 agosto 2020, n. 17353; Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678, Rv. 607444-01).

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