Responsabilità civile
RIDARE

Responsabilità per omessa custodia e prova liberatoria del fortuito

La Redazione
14 Gennaio 2025

In seguito a lavori di demolizione di un immobile per ristrutturarlo e adibirlo a motel, il fabbricato a fianco subiva danni; il proprietario agiva dunque in giudizio per il risarcimento nei confronti dei proprietari dell'immobile, nonché contro la società locataria dell'immobile e titolare del motel, la Motel s.r.l. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenuta unica responsabile del dissesto dell'immobile la società esecutrice dei lavori, nel mentre cessata e cancellata dal registro delle imprese.

In secondo grado venivano condannati in solido tra loro la Motel s.r.l. e Tizio e Caio, che avevano fatto effettuare i lavori di demolizione del loro immobile, i quali tutti ricorrevano in Cassazione lamentando che la responsabilità di quanto accaduto dovesse essere imputata esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori e inoltre che ci fosse stata un'errata valutazione dell'onere della prova in ordine al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei loro confronti e con riferimento in particolare all'omessa valutazione del caso fortuito.

Per la Suprema Corte l'affermazione di responsabilità nei confronti di Tizio e Caio e della Motel s.r.l. è basato sul regime di cui all'art. 2051 c.c., ossia per (omessa) custodia, con esclusione di qualsivoglia profilo di colpa nella scelta della ditta appaltatrice dei lavori, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla culpa in vigilando solo come affermazione incidentale senza alcun contributo alla correttezza complessiva dell'accertamento di fatto, che ha condotto alla statuizione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la intrinseca inadeguatezza dell'operato di Tizio e Caio e della Motel Srl circa i lavori sull'immobile destinato a motel. Sottolinea a riguardo la Corte come «deve, pertanto, essere ribadito l'orientamento di legittimità richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, secondo il quale (Cass. n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01 e in precedenza Cass. n. 11671 del 14/05/2018 Rv. 648327 - 01) la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo».

Inoltre, i Giudici di legittimità osservano che i ricorrenti non avevano in alcun modo indicato dove e quando, nelle fasi di merito, avevano prospettato il caso fortuito e in qual modo intendessero fornirne prova, essendosi essi richiamati in generale, ad asseriti comportamenti dotati di autonoma capacità lesiva e comunque incidenti sul nesso eziologico tra bene immobile e evento di danno, senza tuttavia adeguatamente specificarne e comprovarne l'adeguata incidenza. La Cassazione ribadisce che l'art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio c.d. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 8811 del 12/05/2020 Rv. 657915 -03.) La Cassazione in conclusione rigetta il ricorso.

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