Riscossione e preventiva escussione del patrimonio sociale
24 Gennaio 2025
Un contribuente, ex socio di una società di persone, riceve dall'agente della riscossione un'intimazione di pagamento relativa ad alcune cartelle di pagamento contenenti ruoli per debiti della società, successivamente estinta. Le prodromiche cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alla società ancora “in vita” e da quest'ultima non impugnate. In tale ipotesi, il contribuente avrebbe tutela giurisdizionale rispetto all'intimazione ricevuta o la definitività del credito erariale per mancata impugnazione precluderebbe qualsiasi tutela giurisdizionale? Occorre premettere che nel processo tributario, quale regula iuris a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, è inammissibile il ricorso alla tutela giurisdizionale qualora un atto autonomamente impugnabile (i.e. la cartella di pagamento) non sia stato tempestivamente impugnato entro sessanta giorni dalla sua “regolare” notificazione, con la conseguente definitività del credito erariale. Tuttavia, lo stesso codice di rito ammette la tutela giurisdizionale nei confronti di un atto “a valle” della catena procedimentale (i.e. l'intimazione) in presenza di vizi propri di quest'ultimo. Nel caso prospettato, quale eventuale spazio di tutela del contribuente (ex-socio), potrebbero venire in rilievo le disposizioni di diritto comune, applicabili anche in materia fiscale, in cui si prevede che il creditore sociale (e quindi anche il Fisco), anche se la società è in liquidazione, non può pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Una limitazione di tale beneficio si ha solo nel caso di società semplici in cui si prevede che il socio, destinatario della richiesta del pagamento integrale dei debiti societari, debba preventivamente indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. L'onere della preventiva escussione può ritenersi assolto anche quando il creditore (i.e. il Fisco) dimostri l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale. Illuminante, in tal senso, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità laddove è stato affermato che "è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. […] Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c., comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario". Pertanto, nel caso prospettato, la strada della tutela giurisdizionale sarebbe percorribile qualora l'Amministrazione finanziaria non sia in grado di fornire la prova documentale dell'avvenuta previa escussione del patrimonio societario, da considerarsi vizio proprio dell'ingiunzione di pagamento da opporre. Rimarrebbe, altresì, sempre la possibilità di adire il giudice per eccepire l'eventuale prescrizione del credito erariale. |