La sussistenza di ragioni tecniche organizzative e produttive per cui procedere al licenziamento esclude l’illegittimità dello stesso se avente natura discriminatoria?
29 Gennaio 2025
La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4, l. n. 604/1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3, I. n. 108/1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico. Bussole di inquadramento |