Lavoro
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La sussistenza di ragioni tecniche organizzative e produttive per cui procedere al licenziamento esclude l’illegittimità dello stesso se avente natura discriminatoria?

29 Gennaio 2025

A mezzo della presente sentenza la Suprema Corte si pronuncia in materia di licenziamenti discriminatori, e sul giudizio di accertamento che il giudice è chiamato a compiere in sede decisoria.

La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4, l. n. 604/1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3, I. n. 108/1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico.

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