Locazione: I vizi nell’immobile non esonerano dal pagamento dei canoni
31 Gennaio 2025
Per vizi della cosa locata si intendono quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale. Ad esempio, sono considerati vizi dell’immobile la presenza di umidità per il trasudo delle pareti; la corrosione delle strutture per la fuoriuscita di liquami in conseguenza di un difetto costruttivo; l'occlusione di tubature di scarico che avevano dato origine ad infiltrazione di acqua attraverso le pareti dell'appartamento; la difettosa costruzione degli scarichi fognanti. Pertanto, se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, “salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”. Per meglio dire, con tale ultimo inciso si intende che ove il conduttore all’atto della stipula non abbia denunziato i difetti a lui conosciuti, egli implicitamente rinuncia a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risulta e, pertanto, non può chiedere la risoluzione o la riduzione del canone, né il risarcimento o l’esatto adempimento. In tal contesto, in presenza di vizi palesi, ovvero conosciuti o facilmente riconoscibili, si presume che il conduttore li abbia accettati e magari pattuito un canone di locazione inferiore. Resta inteso che fin quando il conduttore conserva il godimento, anche parziale del bene, egli non può astenersi dal pagare i canoni, poiché il mancato pagamento altererebbe il sinallagma contrattuale. Pertanto, in presenza di vizi, il conduttore:
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