Onere probatorio nell’azione di risarcimento

La Redazione
30 Gennaio 2025

Un'amministratrice di condominio conveniva in giudizio la società cui aveva commissionato la fornitura, il trasporto e il montaggio di un ascensore, asserendo che la società avesse non solo consegnato con notevole ritardo, chiedendo un'ulteriore somma di 2750 euro, ma che tale condotta aveva avuto ricadute sulla sua reputazione e affidabilità di amministratrice; pertanto, chiedeva il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della società.

L'onere di allegazione nei giudizi di risarcimento del danno va assolto in modo puntuale e preciso e ciò sia per mettere il convenuto in condizione di difendersi sia per mettere il giudice nella condizione di stabilire esattamente quale sia il thema decidendum e quindi le prove ad esso pertinenti.

Infatti, ha stabilito Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 691, che: «Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte … ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali giudizi vengono imputati al suo comportamento e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo». Nel caso di specie, siccome tale onere probatorio non è stato rispettato, il giudice ha rigettato le domande di parte attrice.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.