Piena autonomia della disciplina catastale rispetto al cambio d'uso a livello urbanistico
31 Gennaio 2025
Una contribuente, proprietaria di un immobile ad uso commerciale (C/1), presentava una SCIA in Comune per il cambio ad uso abitazione (A/3), dando seguito ai lavori di ristrutturazione. Una volta ultimati i lavori, presentava il Docfa al fine del citato cambio d'uso e la relativa pratica edilizia di agibilità. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, emetteva avviso di accertamento catastale ripristinando il precedente classamento sul rilievo che non si riscontravano variazioni nello stato dei luoghi che sostenevano l'attribuzione della categoria abitativa. La contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela accompagnata da una dichiarazione del geometra incaricato e allegava documentazione fotografica al fine di provare che non era stato possibile eliminare la vetrina di quello che una volta era un negozio in quanto ciò avrebbe deturpato l'aspetto estetico del fabbricato e il condominio non l'aveva permesso. L'Ufficio le comunicava il mancato accoglimento dell'autotutela sia perché la variazione proposta non trovava giustificazione negli interventi eseguiti, sia perché la categoria accertata dell'unità immobiliare trovava riscontro con unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, aventi le medesime caratteristiche e censite in categoria C/1, indipendentemente dall'uso contingente. La contribuente ricorreva, quindi, al giudice tributario eccependo, tra l'altro, l'insussistenza nell'ordinamento di una norma che attribuisca al catasto il potere di vanificare il cambio di destinazione d'uso. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso valorizzando la condotta della parte privata che si era adoperata nel rispetto della legge, chiedendo in Comune il cambio d'uso con SCIA e relativa agibilità e conseguendo, quindi, sia il cambio di destinazione d'uso che il certificato di agibilità. La piena autonomia della disciplina catastale. Di diverso avviso i giudici d'appello i quali hanno evidenziato che la piena autonomia della disciplina catastale rispetto al cambio d'uso a livello urbanistico è desumibile dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 nonché dai conseguenti modelli del programma informatico denominato “DOCFA”, utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore. «Nel classamento di un immobile, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, l'Amministrazione finanziaria è indipendente dalle valutazioni compiute dall'amministrazione comunale competente all' attribuzione di una determinata destinazione d'uso secondo la normativa urbanistica». I richiami alla giurisprudenza di merito e legittimità. Nel confortare tale assunto, la Corte lombarda ha fatto riferimento alla più recente giurisprudenza, di merito e legittimità, in cui si è affermato che “in tema di classamento catastale di immobili urbani, il cambio di destinazione d'uso cui non si accompagnino modifiche strutturali dell'immobile non comporta alcuna modifica del classamento catastale” e anche che “non è possibile procedere alla modifica della rendita catastale soltanto cambiando la destinazione di un immobile mantenendo la medesima tipologia e le stesse caratteristiche precedenti e senza aver fatto alcuna opera edilizia. Infatti, in sede di classamento, bisogna tener conto di ogni possibile destinazione potenziale e non di quella contingente” (cfr. Cass.5012/2020) e ancora che “ai fini dell'individuazione della categoria da attribuire a un'unità immobiliare si deve osservare l'ordinamento catastale a prescindere dalla normativa urbanistico-edilizia” (cfr CGT II Toscana, n. 80/2023). In definitiva, tale recente orientamento afferma la piena autonomia e indipendenza della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica in ordine al classamento degli immobili, principio peraltro coerente con il dettato costituzionale dell'art. 53, in ragione del quale, per accertare il presupposto della tassazione, si deve fare riferimento alle caratteristiche “costruttive e tipologiche” del bene così come sono definite dalle norme catastali (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. nn. 3879 e 4837 del 2022). In fatto, poi, i giudici hanno considerato elemento dirimente a favore dell'operato dell'Ufficio la circostanza che il locale in questione aveva mantenuto all'esterno la preesistente vetrina e tutti i locali attigui, con le medesime caratteristiche strutturali, erano classati in C/1. Bussole di inquadramento |