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Il licenziamento legato al trasferimento d'azienda: annullabile per difetto di giustificato motivo

La Redazione
03 Febbraio 2025

Il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non può essere tutelato dall'art. 18, comma 1, l. n. 300/1970 che prevede la reintegra piena, non essendovi dubbio che l' art. 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo.

Nel caso preso in esame, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente modificato la decisione di primo grado, confermando l'invalidità del licenziamento della lavoratrice motivata da un trasferimento di azienda avvenuto poco dopo il licenziamento.

La corte ha ordinato alla nuova azienda acquirente di riassumere la ricorrente entro tre giorni o, in alternativa e solidalmente con la precedente datrice di lavoro, di versarle un'indennità pari a sei mensilità di retribuzione conformemente alla legge 604/1966.

Secondo la Corte di Appello, il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda, anche se illegittimo, non comporta la nullità del licenziamento, ma rientra nella tutela obbligatoria prevista dalla legge. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che la datrice di lavoro originaria fosse solidalmente responsabile con la nuova azienda acquirente per garantire la tutela dei diritti del lavoratore dell'azienda ceduta. Tutte le parti coinvolte hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando diversi punti della decisione.

La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze della lavoratrice riguardo alla classificazione del licenziamento come illegittimo anziché nullo, confermando la decisione della Corte d'Appello.

La Cassazione ha sottolineato che il licenziamento dovuto al trasferimento d'azienda non è tutelato dall'articolo 18 della legge 300/1970, che prevede la reintegrazione completa solo nei casi di nullità espressamente previsti dalla legge. Inoltre, la Corte ha affermato che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 2112 del codice civile si applica solo ai rapporti ancora in essere al momento del trasferimento, non a quelli già conclusi precedentemente. La Cassazione ha accolto il ricorso della cessionaria, esimendola da qualsiasi responsabilità verso la lavoratrice. La Corte Suprema ha chiarito che è necessaria una sentenza che dichiari l'illegittimità del licenziamento passato per stabilire la tutela ripristinatoria in caso di licenziamento precedente al trasferimento d'azienda. Pertanto, la decisione della Corte d'Appello che coinvolgeva la cessionaria nelle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento è stata ritenuta erronea, poiché il rapporto di lavoro con la lavoratrice si era già concluso prima del trasferimento dell'azienda.

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