Principio di non contestazione nel rito sommario di cognizione

La Redazione
04 Febbraio 2025

Il Tribunale di Campobasso accoglieva, con ordinanza ex art. 702-quater c.p.c., la domanda di Tizio nei confronti di Caio di condanna al pagamento del corrispettivo per l'opera professionale consistente nella redazione e tenuta della contabilità e dei conseguenti adempimenti di carattere fiscale. Caio appellava il provvedimento censurando – per ciò che qui rileva - la violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva dato per certa l'esistenza di un contratto di prestazione professionale tra le parti e la sua esecuzione dalla mancata contestazione da parte dell'appellante di tali circostanze, che aveva ammesso l'esistenza di un contratto d'opera professionale tra le parti nel momento in cui deduceva l'avvenuto integrale pagamento, con la conseguenza che il professionista dovesse ritenersi sollevato dall'onere della relativa prova. L'appellante contestava di non aver fornito alcuna prova sull'an del credito e sull'entità delle prestazioni eseguite.

La Corte d'appello ha chiarito che la valutazione della condotta processuale del convenuto ai fini della non contestazione dei fatti allegati da controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni e, quindi, all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Posto che nel procedimento sommario di cognizione non è ravvisabile alcuna preclusione in tema di allegazione dei fatti o di precisazione e modificazione dei fatti già allegati, non può operare il principio di non contestazione fino a quando esso non sia convertito in rito ordinario, con la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 9 settembre 2021, n. 24415). A tanto consegue che se la conversione in rito ordinario non avviene, come nel caso in esame, è sempre possibile contestare in appello i fatti rilevanti posti a fondamento della domanda. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la non contestazione in primo grado da parte dell'appellante dei fatti costitutivi della domanda è persistita nel grado di appello. Di conseguenza, il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato l'appello e confermato la precedente decisione.

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