Lavoro
ilGiuslavorista

Tutte le novità in materia previdenziale e assistenziale per l’anno 2025 (parte prima)

05 Febbraio 2025

Lo scritto intende dare una prima informazione delle novità intervenute in materia di sicurezza sociale nell’ultimo scorcio dell’anno 2024, oltre agli interventi legislativi che si rinvengono nella legge di bilancio e nel decreto mille proroghe, è parso utile menzionare ulteriori interventi legislativi intervenuti nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

Introduzione

L’anno 2024, come noto, è stato un anno nel corso del quale si è assistito a molteplici interventi legislativi sia in ambito lavoristico sia in ambito previdenziale.

Si va dal d.l. n. 19 del 2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 56 del 2024, per arrivare al c.d. decreto coesione, n. 60 del 2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 95 del 2024, passando per il d.l. n. 63 del 2024, conv.to con modif. dalla l.  n. 101/2024 (si v. per una ricognizione generale C. A. Nicolini, Dalla legge di bilancio per il 2024 agli interventi in materia di vigilanza e inadempimento contributivo…, in Riv. it. dir. lav., 2024, 3, p. 71 e ss.).

Gli interventi legislativi sono continuati anche nell’ultimo quadrimestre del 2024 con il decreto legislativo n. 135 del 2024; con il d.l. n. 145 del 2024, conv.to con modif.ni dalla legge n. 187 del 2024; con il d.l. n. 160 del 2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 199 del 2024; da ultimo con il c.d. “Collegato lavoro” l. n. 203 del 2024.

In questo quadro trovano allocazione la legge di stabilità per l’anno 2025, del 30 dicembre 2024 e infine il c.d. decreto milleproroghe n. 202 del 27 dicembre 2024, in corso di conversione.

Legge di stabilità che al pari delle precedenti introduce disposizioni di piccola manutenzione legislativa degli istituti in essere, senza alcuna visione strutturale del sistema di sicurezza sociale in relazione all’invecchiamento demografico, al costante e continuo calo del tasso di natalità e alla necessità di connettere la tenuta del sistema a una realtà economica e fiscale che garantisca nel medio e lungo periodo le risorse necessarie per assicurare l’erogazione delle prestazioni previdenziali temporanee e di lungo periodo, siano esse destinate ai lavoratori o ai soggetti deboli, nonché i servizi del sistema sanitario (si v. le considerazioni critiche fatte in apertura da A. Brambilla in Le principali novità in materia di previdenza (e assistenza) della Legge di bilancio per il 2025, in www.itinerariprevidenziali.it  consultato il 9.1.2025).

In questa sede nei limiti dell’odierna trattazione si proverà a dare un’esposizione ragionata degli interventi più rilevanti, distinguendo fra quelli che attengono al versante delle prestazioni e fra queste distinguendo a sua volta, fra previdenza e assistenza, utilizzando quest’ultima distinzione a fini espositivi, e quelli che attengono al versante contributivo; rinviando, sin da ora e per ciascuno degli istituti dei quali si parlerà, alla lettura dei testi di legge.

Le disposizioni in tema di prestazioni: le prestazioni previdenziali

 

Come al solito, il legislatore di fine anno interviene sul piano delle prestazioni pensionistiche e su quello delle prestazioni garantite in caso di sospensione o perdita del rapporto di lavoro.

Le prestazioni in caso di sospensione o perdita del rapporto di lavoro

Con riguardo ai requisiti di fruizione della NASpI, modifica l'art. 3 del d. lgs. n. 22 del 2015, introducendo al primo comma dell'art. 3, la lett. c-bis, prevedendo per gli eventi di disoccupazione accaduti a dar data dal 1° gennaio 2025 il requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale e a condizione che l'evento  di cessazione per dimissioni volontarie sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione (si v. il prg. 3.3.1 della circolare Inps del 15.1.2025, n. 3).

   Sempre con riguardo alla fruizione dell'indennità di disoccupazione appare utile ricordare che il c.d “Collegato Lavoro” ha introdotto il comma 7-bis nell'art. 26 del d. lgs. n. 151 del 2015, che affida all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di verificare la veridicità della comunicazione inviata dal datore di lavoro con riferimento al caso di ingiustificata assenza del lavoratore protratta oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva o in mancanza di previsione oltre i quindici giorni (si v. il prg. 1.3 della circolare Inps cit. e le indicazioni dell'INL del 22.1.2025).

   Una novità legislativa attiene alle indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (l. n. 402 del 1975), il comma 187 dell'art. 1 della legge di stabilità esclude l'applicazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 402 per tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025, conseguendone pertanto l'applicazione della disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 22 del 2015.

            La legge di stabilità in commento introduce modificazioni anche con riferimento all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, prevista e disciplinata dal d. lgs. n. 175 del 2023. Il legislatore, ai fini dei requisiti di accesso della prestazione, introduce criteri più favorevoli, portando da 25 mila a 30 mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato ai fini Irpef nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, e riducendo da 60 a 51 le giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensioni per i lavoratori dello Spettacolo, che i lavoratori devono avete maturato nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Ancora, si sopprime la previsione contenuta nell'art. 3 del d. lgs cit., che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi utilizzati ai fini dell'erogazione di altra prestazione di disoccupazione, con evidente ampliamento delle possibilità di accesso alla prestazione.

Infine, si abroga l'art. 5 del d. lgs. n. 175, che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori della prestazione e tale soppressione appare la spia del riconoscimento del legislatore della incapacità dello stesso di funzionalizzare la prestazione a percorsi di aggiornamento professionale tesi a garantire al lavoratore senza lavoro prospettive di rioccupazione.

            Plurimi e pulviscolari sono gli interventi legislativi che attengono al riconoscimento delle prestazioni di integrazione salariale per sospensione rapporti di lavoro o per aiutare settori produttivi in difficoltà (sulla misura di tali prestazioni si v. la circolare Inps del 29.1.2025, n. 25).

   In ordine di tempo la prima si rinviene nell'art. 2 del d.l. n 160/2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 199/2024 ed è tesa a fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese del settore della moda. Il legislatore, in deroga agli artt. 4 e 12 del d. lgs. n. 148 del 2015, nonché di quelle in tema di Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato, prevedeva per l'anno 2024, in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti in settori specificamente individuati, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

   Successivamente è intervenuto il cd. “Collegato Lavoro” che ha modificato l'art. 8 del d. lgs. n. 148/2015, prevedendo, nel disciplinare ancora una volta l'istituto della compatibilità della fruizione della prestazione con lo svolgimento di un'attività lavorativa, che per le giornate di lavoro effettuate non si abbia diritto alla prestazione previdenziale.

   Gli ulteriori residui interventi si ritrovano nella Legge di stabilità in commento e precisamente riguardano:

  1. la proroga, anche per l'anno 2025 e sempre con imputazione al Fondo sociale per occupazione e formazione, di misure di sostegno al reddito concretizzate nel riconoscimento di prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore:
  1. di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, è riconosciuta un'indennità non superiore a trenta euro giornalieri (comma 188);
  2. di lavoratori dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (comma 189 e 191, ma si v. il comma 11-bis dell'art. 44 del d. lgs. n. 148/2015 che ha previsto in favore di tali imprese “un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento” (in questa sede è opportuno altresì segnalare l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 44 del d.l. n. 109/2018, conv.to con modif. dalla l. n. 130/2018, che ha esteso l'applicazione della disposizione anche “ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”);
  3. dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva (comma 192 che richiama l'art. 1-bis del d.l. n. 243/2016, conv.to con modif.ni dalla l. n. 18/2017);
  4. dei lavoratori dipendenti da “imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale” (comma 198 che richiama l'art. 22-bis del d. lgs. n. 148/2015);
  5. dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center previste dal settimo comma dell'art. 44 del d. lgs. n. 148/2015;
  1. la previsione, in favore di imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del d. lgs. n. 148 del 2025, in continuità con le tutele già autorizzate, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31.12.2025 al fine di salvaguardare il patrimonio di competenze dell'impresa e il livello occupazionale (art. 1, comma 196 l. cit.).

   Nel comma 395 si rinviene il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi da lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali.

Il beneficio è riconosciuto per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. I beneficiari sono individuati nei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro quaranta mila (comma 396).

  Si ricordi infine che nel corso dell'anno 2025 continuano a esistere i seguenti ulteriori benefici:

  1. la CIGS riconosciuta ai sensi dell'art. 22-ter del d. lgs. n. 148/2015 per la causali di riorganizzazione e crisi aziendale;
  2. lo specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal d. lgs. n. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, riconosciuto ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del d.ls. n. 159/2011, fino alla loro assegnazione o destinazione (sul lavoro presso tali tipi di aziende si v. da ultimo M.R. Megna, La tutela dei lavoratori occupati nelle aziende sequestrate e confiscate, in www.lavorodirittieuropa.it, 2024, 2, consultato il 10.1.2025).

Le prestazioni in favore della famiglia

Con riguardo alle prestazioni in favore della famiglia, si può menzionare la novella in tema di trattamento economico dei periodi di congedo parentale (commi 217 e 218 e art. 34 d. lgs. n. 151/2001) che eleva la misura della prestazione all'80% per un periodo complessivo di tre mesi.

Gli interventi sui trattamenti pensionistici

 

            Con riguardo alle prestazioni pensionistiche, il legislatore interviene con una serie di disposizioni che, al pari di quel che è avvenuto l'anno scorso, costituisce  una mera manutenzione dell'esistente; misure con le quali si consente l'utilizzo di modelli pensionistici alternativi a quello ordinario di vecchiaia, ancorché con l'aggravamento delle regole di accesso a essi.

  Nello specifico:

  1. il comma 172° abroga l'art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv.to con modif. dalla l. n. 114 del 1974, che prevedeva per il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette e lo stesso diritto era riconosciuto ai superstiti ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità;
  2. il comma 173° proroga il trattamento pensionistico anticipato definito “opzione donna”, intervenendo sull'art. 16 del d.l. n. 4 del 2019, con maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2024;
  3. il comma 174° prevede l'accesso alla pensione anticipata flessibile (così denominata dal legislatore e in gergo definita “pensione quota 103”, art. 14.1 del d.l. n. 4/2019) per l'anno 2025, con gli stessi requisiti previsti nel 2024 (si trascrive quanto detto ormai un anno or sono con riferimento alle novità della legge di stabilità per l'anno 2024, dovendosi tenere in considerazione lo slittamento temporale a seguito dell'efficacia anche per il c.a.: “riconoscendone pertanto la possibile fruizione solo in presenza del requisito anagrafico di almeno 62 anni e del requisito contributivo minimo di 41 anni, con maturazione di entrambi i requisiti, esclusivamente entro il 31 dicembre 2024. La pensione, se i requisiti maturano nel corso dell'anno 2024, potrà essere fruita solo dopo sette mesi e non tre mesi, da computarsi dal momento della maturazione dei menzionati requisiti anagrafici e contributivi.  L'importo del trattamento pensionistico, si aggiunga, varia secondo che i requisiti di accesso maturino nell'anno 2023 (si v. il terzo periodo, dell'art. 14.1, d.l. cit.) o maturino nell'anno 2024 (si v. il quarto periodo, dell'art. ult. cit., aggiunto dalla legge in commento). Proprio con riguardo a questa seconda ipotesi, si prevede che le regole di calcolo della pensione siano quelle del sistema contributivo previste dal d. lgs. n. 180 del 1997 e in ogni caso la misura della pensione è riconosciuta in un importo massimo lordo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia);
  4. il comma 179° interviene sui trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, prevedendo il riconoscimento in favore della lavoratrice madre con quattro o più figli di un anticipo di età rispetto al requisito  ordinario di accesso  pari a sedici mesi (si rilevi però che si è davanti a un beneficio solo per una sub categoria di lavoratrici madri, mentre scompare il beneficio generalizzato che invece riguardava tutte le lavoratrici madri con riferimento a ogni figlio, ancorché nel limite massimo di dodici mesi);
  5. con i commi 181 e 183 il legislatore interviene sulla disciplina dettata dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv.to con modif.ni dalla l. n. 214/2011, inserendo un nuovo comma il 7-bis e aggiungendo alla fine del comma undicesimo altri periodi. Il primo spezzone di novella prevede su richiesta dell'assicurato la possibilità di utilizzare il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, per raggiungere il valore soglia per la pensione di vecchiaia, anche anticipata, nell'A.G.O. con il sistema contributivo. Tale possibilità costa però l'incremento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata che passa da venti a venticinque anni di contribuzione effettiva; per poi giungere a trent'anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 2030. Il secondo spezzone di novella, per quel che rileva ai fini della presente esposizione, prevede che la pensione anticipata così ottenuta non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Infine, per accedere alla pensione anticipata, l'importo soglia mensile sino al 2029 è pari a tre volte l'assegno sociale, mentre a partire dal 2030 sarà pari a 3,2 volte l'assegno sociale.

 Con riguardo alla pensione anticipata è altresì da ricordare quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 203 del 2024 che ha previsto che le domande per l'Ape sociale e quelle per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (si tratta dei cc.dd. lavoratori precoci) sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, in ogni caso, entro il 30 novembre di ciascun anno.

            Si ricordi ancora che con decreto direttoriale del 20.11.2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati aggiornati i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi utilizzati per il biennio 2025 – 2026 e con effetto, si ricordi, limitato ai soggetti sprovvisti di anzianità contributiva al 31.12.2025 o ai soggetti che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

            Infine, da menzionare l'intervento sempre a opera del cd. “Collegato Lavoro” sull'utilizzo dell'istituto della rendita vitalizia previsto e disciplinato dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. L'art. 30 della l. ult. cit. aggiunge all'art. 13 un comma, il settimo, che riconosce al lavoratore, una volta spirato il termine di prescrizione per chiedere la costituzione della rendita vitalizia, la possibilità di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico. La disposizione parrebbe porre un punto fermo sulla questione della prescrizione del potere di chiedere la costituzione della rendita vitalizia da parte del lavoratore e, così facendo, parrebbe rendere non più necessaria la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione a seguito dell'ordinanza della sezione lavoro n.  13229 del 2024.

La rivalutazione delle pensioni

Il comma 180° prevede che per l'anno 2025, in via eccezionale, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34.1, della l. n. 448/1998, non opera nei confronti dei pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento pensionistico dell'Inps, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il legislatore, con i precedenti commi 177 e 178 prevede:

- in favore dei pensionati in condizioni disagiate e con pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per il biennio 2025-2026, un aumento delle percentuali previste e disciplinate nel comma 310 dell'art. 1 della l. n. 197/2022;

- l'incremento di otto euro, limitatamente all'anno 2025, delle pensioni minime riconosciute a soggetti disagiati, ovverosia soggetti di età pari o superiore a settant'anni (art. 38.1, l. n. 448/2001) che si trovino nelle condizioni reddituali individuate dalla legge del 2001 (si v. anche la circolare Inps del 28.1.2025, n. 23).

Per tutti gli altri pensionati troverà applicazione la disciplina in tema di rivalutazione automatica delle pensioni prevista dal comma 478, dell'art. 1 della l. n. 160/2019, ovverosia:

- il 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

- il 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

- il l 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

L'Ape sociale

            Il legislatore, dopo le due proroghe previste l'una con la legge di bilancio per l'anno 2023, n. 197/2022 per l'anno 2023, l'altra con la legge di bilancio per l'anno 2024 (art. 1, comma 136°, primo periodo), prevede un'ulteriore proroga per l'anno 2025 dell'Ape sociale (art. 1, comma 170 e ss., l. n. 232/2026 e d.P.R. 23.5.2017, n. 88, regolamento di attuazione) e ne esclude la cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (commi 175 e 176).

La rinuncia all'accredito dei contributi posti a carico del lavoratore .

            Il legislatore sostituisce il comma 286° dell'art. 1 della l. n. 197/2022, che prevede l'utilizzo dell'istituto introdotto con l'art. 1, comma 12°, l. n. 243/2004, ovverosia la possibilità per una individuata categoria di lavoratori subordinati di rinunciare all'accredito contributivo a favore del pagamento in busta paga di tali somme.

La novella legislativa riconosce ai lavoratori che abbiano maturato, entro il 21.12.2025, i requisiti per accedere alla pensione anticipata prevedendo in favore dei lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso pensione anticipata flessibile (così denominata dal legislatore e in gergo definita “pensione quota 103”, art. 14.1 del d.l. n. 4/2019) e per la pensione anticipata di vecchiaia, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi posta a loro carico e relativa all'assicurazione A.G.O. per I.V.S.. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore la somma di denaro mensilmente maturata e corrispondente alla quota di contribuzione posta a carico del lavoratore medesimo e che si sarebbe dovuta versare all'ente previdenziale (c. 161).

           

            Accertamenti sanitari

            Il legislatore della legge di stabilità interviene sulla disciplina in tema di visite di accertamento e revisione degli stati invalidanti, novellando l'art. 33 con l'innesto del comma 3-bis e inserendo un nuovo art. 33-bis nel d. lgs. n. 62 del 2024 in tema di condizione di disabilità.

   Entrambi i menzionati articoli si rivengono nel capo IV del decreto delegato che contiene anche disposizioni transitorie.

   Il comma 3-bis, inserito dal comma 167, prevede che per tutto l'anno 2025 le visite di revisione delle prestazioni riconosciute a soggetti con patologie oncologiche si volgano applicando la procedura prevista per l'accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap dall'art. 29-ter del d.l. n. 76/2020, conv.to con modif.ni dalla l. n. 120/2020, ma ferma restando la possibilità del soggetto di richiedere la visita diretta. Il modello richiamato prevede da parte delle commissioni mediche pubbliche la redazione di verbali sia di prima istanza sia di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

            La nuova disposizione introdotta con l'art. 33-bis prevede sempre per l'anno 2025 l'obbligo in capo all'Inps, sia in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, sia in caso di revisione delle prestazioni riconosciute sempre che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non superi i tre mesi, di effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica.

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