Il presente contributo analizza il ruolo cardine che il principio di proporzionalità riveste nel PTT, operando il necessario bilanciamento tra l'interesse all'efficientamento della giustizia e il diritto delle parti a non subire oneri eccessivi rispetto al fine perseguito.
Introduzione. Le comunicazioni digitali
La digital era implica che le “comunicazioni” tra le parti del processo avvengano mediante l'uso dello strumento tecnologico.
Risponde a tale finalità l'inserimento all'interno degli atti del processo, dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle parti, mezzo indispensabile affinché le comunicazioni avvengano “digitalmente”.
Il fondamento normativo è rinvenuto nell'art. 16-bis, d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede espressamente che: “Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri”.
Come espressamente previsto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (art. 4, comma 2): “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”. Restano, pertanto, esclusi i giudizi instaurati in data anteriore.
Come si legge nel predetto articolo, l'interessato è tenuto a comunicare ogni variazione di indirizzo in linea con il principio di leale collaborazione tra le parti e per consentire il corretto espletamento del diritto al contraddittorio.
La stessa disposizione prevede anche che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Quanto detto comporta che ciascuna parte debba eleggere il domicilio digitale per consentire la comunicazione.
Quanto agli effetti prodotti, essi sono equiparati a quelli che si producono mediante le comunicazioni a mezzo raccomandata.
La chiarezza e sinteticità degli atti
Tra le novità della riforma fiscale si evidenzia anche quella relativa alla natura sintetica e chiara degli atti processuali. In particolare, l'art. 19 della l. 9 agosto, 2023, n. 111, rubricato “Princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario”, prevede al punto n. 2 l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Assumono, pertanto, rilevanza le modalità attraverso le quali vengono redatti gli atti che devono essere chiari e sintetici.
Si muove, infatti, dal presupposto che la digitalizzazione del processo tributario ha l'obiettivo di efficientare la giustizia tributaria, parimenti, le parti, nella redazione degli atti devono consentire ai giudici di avere una visione chiara e completa della fattispecie, senza dover effettuare valutazioni ulteriori.
In tal senso, l'art. 17-ter, del d.lgs. n. 546/1992, così come modificato dalla riforma fiscale, prevede che: “gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Emerge, allora, uno stretto collegamento tra l'informatizzazione, alias efficientamento del processo tributario, e la chiarezza degli atti.
L'esigenza di redigere un atto in modo chiaro e sintetico imperversa già da anni nei processi (si pensi al ricorso in Cassazione che si fonda sul principio dell'autosufficienza), con il fine di responsabilizzare le parti che fanno accesso alla giustizia.
La rilevanza del principio di proporzionalità
Qualora venisse utilizzato lo strumento tecnologico in modo improprio, si rischierebbe la violazione dell'art. 6 comma 1 della CEDU, in base al quale sussiste il diritto ad un equo processo, con particolare riguardo all'accesso alle corti superiori, il quale può essere sottoposto a limiti, purché gli stessi non restringano l'accesso in misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto.
Occorre, allora, che l'utilizzo dello strumento tecnologico avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità, affinché la digitalizzazione non renda più difficile l'accesso alla giustizia.
È necessario fare ricorso al c.d. test di proporzionalità al fine di valutare se i mezzi impiegati siano proporzionati al fine perseguito.
È chiaro che la previsione di modalità telematiche e dei relativi oneri amministrativi per gli utenti, anche se volta a velocizzare l'amministrazione della giustizia, deve essere in ogni caso proporzionata al fine perseguito.
Opera, dunque, un bilanciamento tra l'interesse all'efficientamento della giustizia tributaria e il diritto dei cittadini a non vedere reso più difficile l'accesso alla giustizia.
Quest'ultimo, infatti, deve essere effettivo, concreto e comportare il minor dispendio a carico degli interessati (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 23 maggio 2024, ricorsi riuniti nn. 37943, 54009 e 20655).
Conclusioni
Bisogna evidenziare come la previsione di modalità “digitali” e dei relativi oneri amministrativi per i cittadini-utenti, anche se volta a una migliore amministrazione della giustizia, debba essere in ogni caso proporzionata al fine perseguito.
La digitalizzazione non deve, pertanto, comportare alcun aggravio a carico delle parti che decidano di avanzare richiesta di tutela dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Il processo di digitalizzazione deve essere sostenibile per le parti del processo tributario e non comportare aggravi nell'accesso alla difesa. L'utilizzo dello strumento tecnologico deve essere governato dal principio di proporzionalità così come introdotto a livello Europeo dal Regolamento sull'intelligenza artificiale (n. 1689/2024), il quale opera a garanzia di un corretto utilizzo dello strumento tecnologico. Quest'ultimo, da intendersi come una Carta dei diritti dei cittadini nell'era digitale prescrive una serie di regole per evitare il rischio di generare un pregiudizio a carico degli stessi nell'utilizzo dello strumento tecnologico.