Tempestività del deposito telematico e ruolo della RrAC nel regime anteriore al d.lgs. n. 149/2022

Giuseppe Vitrani
05 Febbraio 2025

La questione sottoposta alle SS. UU. concerne il momento perfezionativo della notifica telematica nel regime anteriore al d.lgs. n. 149/2022 e le conseguenze della mancata consegna per saturazione della casella PEC del destinatario.

Massima

“La notificazione eseguita a mezzo PEC dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”.

Il caso

La controversia sottoposta all'esame delle Sezioni Unite trae origine da un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma. Il ricorso veniva notificato il 24 gennaio 2022. La controparte eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo di aver già notificato la sentenza via PEC in data 31 ottobre 2021, sebbene con esito negativo per "casella piena" del destinatario. Secondo la prospettazione della resistente, tale circostanza avrebbe comunque determinato il perfezionamento della notifica, essendo la mancata consegna imputabile al destinatario per negligente gestione della propria casella PEC.

La questione

La questione principale affrontata dalle Sezioni Unite riguarda la definizione del momento perfezionativo della notifica PEC nel regime previgente al d.lgs. 149/2022, con particolare riferimento all'ipotesi di mancata consegna per saturazione della casella del destinatario. L'interrogativo posto alla Corte investe il più ampio tema del bilanciamento tra esigenze di efficienza del processo telematico e garanzie difensive, ponendosi da un lato il tema dell'adattamento dei principi di diritto processuale alla normativa sul processo telematico e dell'altro l'esigenza di assicurare una certa speditezza dei flussi documentali digitali, anche nella loro fase patologica. Peraltro, per effetto di quanto si dirà in commento, le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione sono risultate applicabili anche sotto la vigenza della prima fase della riforma del rito civile.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è trovata a riflettere su due differenti orientamenti:

  • uno, definito maggiormente rigoroso, secondo il quale doveva ritenersi perfezionata la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, in quanto detto evento sarebbe stato equiparabile alla avvenuta consegna del messaggio di PEC per essere la "saturazione della capienza [...] un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”. Nel solco di tale interpretazione si poneva anche la giurisprudenza che equiparava tale condizione al rifiuto di ricevere la notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c.;
  • un altro, che fa certamente leva su considerazioni di ordine sistematico, secondo il quale l'invio telematico a una casella satura non poteva essere produttivo di effetti giuridici differenti da quello di provvedere tempestivamente al rinnovo della notifica secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss., c.p.c. In particolare, secondo questo orientamento, non poteva neppure invocarsi l'applicazione dell'art. 138 c.p.c. sul perfezionamento della notificazione a "mani proprie" in caso di rifiuto di riceverla da parte del destinatario, in quanto "la responsabilità, in ipotesi anche colposa, di lasciare la casella di PEC satura, non può equivalere a un intenzionale rifiuto di ricevere notificazione tramite essa, tanto più attesa l'alternativa elezione di domicilio fisico utilizzabile".

La Corte a Sezioni Unite ha deciso di seguire quest'ultimo orientamento anche perché ancorato a più solide basi normative.

Si spiega infatti che la prova dell'avvenuta consegna del messaggio PEC è fornita, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 68/2005, solo dalla ricevuta di avvenuta consegna, che si genera in caso di positivo recapito del messaggio di posta elettronica certificata; proprio per questo l'art. 3-bis legge n. 53/1994 aveva disciplinato un'unica fattispecie che si fondava sulla ricevuta di consegna come momento di perfezionamento della notificazione eseguita dall'avvocato. Inoltre, occorre considerare che l'art. 20 d.m. n. 44/2011, recante le regole tecniche sul processo civile e richiamato anche da Cass. n. 3164/2020, detta obblighi volti a far sì che il professionista si doti di una casella PEC conforme agli obblighi previsti dal art. 6 d.P.R. n. 68/2005, che poi verifichi  l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione e, dunque, vigili diligentemente sulla possibile saturazione della casella di PEC, ma non disciplina affatto gli effetti dell'inadempimento di tale obbligo, né autorizza a ritenere configurata una fictio iuris del perfezionamento della notificazione che immuti proprio la previsione legale di cui all'art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/1994.

Osservazioni

La decisione della Corte di Cassazione appare senza dubbio corretta sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista della garanzia del diritto di difesa.

Partendo proprio da quest'ultimo punto è senza dubbio positivo che sia stata rigettata l'equiparazione tra mancata generazione della ricevuta di consegna e rifiuto di ricevere la copia notificata ex art. 138 c.p.c.

È infatti evidente che nel caso considerato dal codice di rito il destinatario, nel rifiutare intenzionalmente la consegna a sue mani dell'atto giudiziario, ha comunque cognizione della tentata notifica nei suoi confronti; nel caso della notifica telematica “inesitata”, invece, la consapevolezza anche di tale evento rimane invece completamente impedita.

Dal punto di vista sistematico occorre, invece, ricordare che sin dal 2016 la Corte di Cassazione ha inaugurato un granitico orientamento in tema di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, che viene appunto onerato della rinnovazione della notifica con immediatezza, entro i termini di cui all'art. 325 c.p.c. per evitare di imporre in decadenze processuali. Visto che in tal caso si configura comunque un comportamento attivo da parte del notificante, sarebbe stato pertanto poco coerente inaugurare un differente orientamento per la notificazione telematica.

Va altresì osservato che questa giurisprudenza è applicabile a tutti i casi di notificazioni telematiche non andate a buon fine sino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive alla riforma del processo civile, ovvero sino al 26 novembre 2024.

Il legislatore della c.d. riforma Cartabia si era, infatti, preoccupato di regolamentare le ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione, in particolare di quelle imputabili al destinatario, introducendo l'art. 3-ter alla legge n. 53/1994 e prevedendo che:

  • se il destinatario fosse stata un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato avrebbe eseguito esegue la stessa mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; in tal caso la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
  • se invece il destinatario fosse stato un soggetto il cui indirizzo era inserito nell'indice INAD, l'avvocato avrebbe eseguito la notificazione con le modalità ordinari.

Questa parte di riforma è rimasta però parzialmente inattuata dal momento che l'area web di cui alla lettera a) sopra menzionata non è mai stata attivata; infatti, l'entrata in vigore della disposizione è stata differita prima al 31 dicembre 2023 con l'art. 4-ter del d.l. n. 51/2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'art. 11, comma 5-bis, del d.l. n. 215/2023.

Sino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive della riforma del rito civile è rimasto pertanto in vigore un sistema unitario in forza del quale, in caso di mancato buon fine della notifica a mezzo PEC, si è dovuto procede con le modalità ordinarie (ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o in proprio, mezzo posta raccomandata) proprio secondo le modalità fatte proprie dalla sentenza in commento.

Il ragionamento della Corte di Cassazione appare senza dubbio condivisibile e, come detto, ha il pregio di offrire una visione garantista e sistematica dell'attività di notificazione per via telematica.

In conclusione, va solo precisato che dal 26 novembre 2024 il contesto giuridico è mutato per effetto dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 3-ter legge n. 53/1994 apportata dal decreto legislativo n. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), che ha disciplinato in maniera innovativa la casistica in esame.

La novella legislativa prevede ora che se la notificazione telematica a domicilio digitale risultante da tutti i pubblici registri (anche da INAD) non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Poiché le funzionalità di deposito previste dalla norma appena citata sono state correttamente attivate, questo è ora il regime applicabile.

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