La nozione di «caso fortuito» ex art. 141 cod. ass. e l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurazione designata dal FVGS
11 Febbraio 2025
Tizia, terza trasportata su una moto guidata da Caio, assicurato per la RCA con la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, riportava gravi lesioni personali a seguito di un sinistro, causato dalla macchina di Sempronio, che invadeva la corsia opposta investendoli. Riscontrata la richiesta di liquidazione del danno da parte di Tizia, la UNIPOLSAI liquidava e agiva in via di rivalsa ex art. 141 cod. ass. contro la compagnia di assicurazioni designata dal FGVS (Sempronio non era assicurato). Il Tribunale rigettava le domande attoree, rilevando che – alla luce delle sentenze della Corte di cassazione Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147 e Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2020, n. 8386 – il presupposto per l'azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore che abbia risarcito il terzo trasportato è che vi sia la corresponsabilità tra almeno due veicoli, mentre nella specie, stando alla prospettazione attorea, la responsabilità era esclusivamente di Sempronio; in secondo luogo, l'art. 141 cod. ass. subordina l'azione del trasportato nei confronti della società che assicura il vettore alla sussistenza di un valido contratto per la RCA in capo al veicolo responsabile, nella specie appunto da escludere, sicché l'azione ex art. 283, comma 5, cod. ass., che disciplina la rivalsa nei confronti delle imprese designate dal FVGS, deve intendersi circoscritta alla sola ipotesi di liquidazione coatta dell'assicuratore del veicolo responsabile, non ricorrente nella specie. La Corte d'appello confermava la sentenza impugnata. La UNIPOLSAI ricorreva allora in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado – per ciò che qui rileva - per aver escluso che l'art. 141 cod. ass. fosse applicabile al caso di specie, stante la ritenuta necessità che debba sussistere anche la corresponsabilità del vettore, mentre la nozione di «caso fortuito» ex art. 141 cod. ass. è logicamente distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo, come anche sostenuto da giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17963) successiva a quella richiamata dalla Corte territoriale. Inoltre, la ricorrente lamentava che la sentenza avesse ritenuto la norma inapplicabile all'ipotesi in cui la rivalsa sia richiesta nei confronti dell'Impresa designata per il FGVS, determinando una sostanziale ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omologhe. La Cassazione ha accolto il ricorso, indicando che l'indirizzo applicato dai giudici di merito è stato decisamente abbandonato dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare da Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35318, secondo cui «L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato … mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito»; secondo le stesse Sezioni Unite, peraltro, «La nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro». La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore del vettore, dunque, prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi (almeno due, come nella specie) coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, né potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all'altro conducente. Inoltre, la Cassazione ha richiamato anche il precedente costituito da Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14255, secondo cui l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile e, nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, d.lgs. n. 209/2005». Dunque, ben la UNIPOLSAI poteva esercitare l'azione di rivalsa nei confronti della compagnia designata da FVGS. La Cassazione dunque ha cassato la sentenza rinviando alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché si allineasse ai principi sopra evidenziati. |