Messa alla prova e detenzione domiciliare: la Cassazione statuisce la loro compatibilità (con qualche limite)
11 Febbraio 2025
Massima La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis c.p., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni. Il caso Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., un detenuto era autorizzato dal magistrato di sorveglianza di Catania ad assentarsi dal domicilio, due giorni a settimana, per svolgere, in relazione ad un processo penale pendente a suo carico, il programma di messa alla prova. Nel corso dell'esecuzione del programma sopraggiungeva a suo carico la misura alternativa alla detenzione: di qui l'adozione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento -adottato d'ufficio - con il quale, tenuto conto della diversità ontologica esistente tra la detenzione domiciliare e la sospensione del procedimento con messa alla prova, riteneva l'impossibilità dell' applicazione congiunta dei due regimi (dovendo il secondo essere postergato alla conclusione del primo) e revocava le autorizzazioni già concesse. Contro il provvedimento veniva presentato il ricorso innanzi al giudice di legittimità con cui si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, sostenendo non esservi alcuna rigida preclusione alla concessione della messa alla prova in pendenza di una misura alternativa alla detenzione e rimarcando l'assenza di circostanze sopravvenute, ostative al mantenimento delle autorizzazioni già concesse. La questione Può l'esecuzione della messa alla prova convivere con un provvedimento che dispone la detenzione domiciliare a carico della stessa persona? Le soluzioni giuridiche Partendo da un'analisi dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, esteso dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 agli imputati maggiorenni, i giudici di legittimità () tenuto conto del fatto che tale disciplina si pone come alternativa alla definizione del procedimento penale, mediante la quale è possibile pervenire, in presenza di determinati presupposti normativi, ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato all'esito di un periodo di prova, destinato a saggiare l'avvenuto reinserimento sociale del condannato” hanno ammesso la sua possibile coesistenza con gli arresti domiciliari. Si tratta, aggiungono, «di un meccanismo che, su base consensuale e in funzione della riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato, innesta nel procedimento una vera e propria fase incidentale in cui si svolge l'esperimento trattamentale, il cui esito positivo determina l'effetto estintivo» (v. già Cass. pen., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717). Quale modalità alternativa di definizione del procedimento penale (v. già Cass. pen., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717), l'istituto riveste, com'è noto, una portata rieducativa e afflittiva al tempo stesso, in quanto l'esperimento è accompagnato, tra l'altro, dall'obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità, nonché dall'imposizione di prescrizioni, concordate all'atto dell'ammissione al beneficio e modulate sullo schema dell'affidamento in prova al servizio sociale, incidenti in maniera significativa, nel corso del procedimento penale, sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto (cfr. Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840). Ciò premesso, dirimente per la soluzione della questione è il richiamo all'art. 298 c.p.p. che regola il concorso di titoli esecutivi e misure cautelari processuali: «il comma 1 della previsione risolve l'interferenza tra l'ordine di carcerazione e la cautela processuale, accordando rilievo poziore al primo, salvo che gli effetti della misura cautelare disposta siano compatibili con l'espiazione della pena; ai sensi del comma 2, è da ritenere viceversa possibile, in linea di principio la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e di una misura cautelare, dovendosi, poi, solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare». Ne discende che «la natura di misura endoprocessuale, sostanzialmente limitatrice della libertà personale, che, come osservato, deve essere riconosciuta alla messa alla prova ex art. 168-bis c.p., rende analogicamente applicabile l'art. 298, comma 2, c.p.p.»: di qui la conclusione che ammette la coesistenza della detenzione domiciliare con il regime della messa alla prova deve, allora, essere ammessa tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni. Osservazioni Ammessa, dunque, la soluzione positiva il condannato può essere autorizzato a lasciare il domicilio non solo per il soddisfacimento delle proprie indispensabili esigenze di vita, o per svolgere l'attività lavorativa necessaria per il sostentamento, a norma dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ma per ogni diversa esigenza connessa agli interventi del servizio sociale, anche relativi ad una procedura giudiziaria diversa da quella esecutiva in atto, o, più in generale, per altre finalità di giustizia penale; le prescrizioni della detenzione domiciliare possono essere, a tal fine, sempre modificate dal magistrato di sorveglianza, come consentito dall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen. Il criterio, dunque, che deve orientare la discrezionalità dell'organo giudiziario, e che funge da limite esclusivo alla concessione di tali autorizzazioni, «è che quest'ultima non alimenti realmente il pericolo che il condannato commetta, suo tramite, altri reati, essendo la detenzione domiciliare costruita sul presupposto che la misura risulti idonea a scongiurare la recidiva delittuosa». L'approdo raggiunto dalla Sez. I appare ampliamente condivisibile, salvo verificare, appunto, caso per caso l'assenza del limite da ultimo delineato. |