Tributario

Deposito cartaceo del ricorso alla CTR in caso di costituzione telematica in primo grado

Luca Sileni
17 Febbraio 2025

La Corte di Cassazione ha recentemente annullato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna, che era stata emessa sulla base della normativa antecedente all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico nell’ambito del Processo Tributario. 

Nel caso in questione la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria per violazione delle disposizioni che regolavano ratione temporisil processo tributario telematico.  

In particolare, l'Ufficio si era costituito in primo grado con modalità telematiche, ma aveva notificato l'atto di appello e si era costituito in secondo grado con modalità cartacee. 

Come è noto, invece, l’art. 2, comma 2, del D.M. n. 163/2013 prevedeva, tra l'altro, che la parte che avesse utilizzato in primo grado le modalità telematiche fosse tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore; sulla scorta di detta disposizione, la CTR aveva – quindi – dichiarato l’inammissibilità del ricorso. 

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, provveduto ad impugnare la decisione de qua, sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme processuali.  

Gli Ermellini, con l’Ordinanza in comento, hanno accolto il ricorso, rilevando che, durante il periodo di facoltatività del processo telematico, l'utilizzo della modalità cartacea – qualora l’atto avesse raggiunto lo scopo – non era sanzionato a pena di nullità, ciò sulla scorta del seguente principio di diritto “Nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3 del D.M. 163/2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, devono ritenersi consentiti la notificazione con modalità non telematica, e parimenti il deposito del ricorso presso la Commissione nella forma cartacea, salvo che l'erronea applicazione della regola abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o abbia comportato altro pregiudizio per la decisione finale del giudice”. 

La Corte ha quindi rinviato il caso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna per un nuovo esame. 

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