La I sez. della Cassazione ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, individuando discordia della giurisprudenza di legittimità sulla questione seguente: la sanatoria di una notifica nulla dell’atto di citazione è in grado di interrompere la prescrizione dell’azione?
Una società in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio la UNICREDIT Banca di Roma spa, incorporata nel frattempo dalla UNICREDIT spa, per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., le rimesse bancarie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto c/c acceso dalla società in bonis presso l'allora Banca di Roma. L'atto di citazione veniva notificato, mediante consegna a un impiegato addetto alla ricezione, all'indirizzo dove in realtà aveva sede la società di nuova costituzione UNICREDIT con diverso c.f., la quale si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; la banca oggetto della notifica era stata cancellata dal R.I. sin dal 2008, in quanto incorporata per fusione in UNICREDIT Spa; il giudice di primo grado, ritenuta «assolutamente incerta l'identificazione della società convenuta» riteneva applicabile l'art. 164 c.p.c., in tema di sanatoria dei vizi della vocatio in ius e disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti della banca incorporante. A seguito della rinnovazione, si costituiva la banca eccependo la prescrizione dell'azione, perché fra la data in cui era stato autorizzato il programma di cessione dei beni aziendali della società e quella in cui aveva ricevuto la (nuova) notificazione era trascorso un periodo superiore al quinquennio di cui all'art. 2903 c.c. Il Tribunale rigettava l'eccezione e accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che gli effetti processuali e sostanziali si fossero prodotti sin dal momento della prima notificazione dell'atto di citazione che, seppur nullo per vizi inerenti la vocatio in ius, era stato rinnovato entro il termine perentorio assegnatole allo scopo. A seguito di impugnazione della sentenza, la Corte d'appello riformava la decisione, dichiarando prescritta l'azione. La società, in liquidazione, ricorreva in Cassazione.
La SC ha rilevato opinioni discordanti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione concernente l'efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell'interruzione e della sospensione del termine di prescrizione:
Secondo un primo indirizzo (Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1986, n. 5212, Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 1991, n. 1329, Cass. civ., sez. II, 14 agosto 1997, n. 7617, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2006, n. 15489, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11985) la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, perché l'art. 2943,1 comma, c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce un'innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto;
Per un secondo orientamento (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4630) l'art. 2945 c.c. - per il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – troverebbe deroga solo nel caso di estinzione del processo e, pertanto, resterebbe applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, «sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio»;
Successivamente, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13070 ha affermato che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, commma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che la «notificazione» cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale;
Infine, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2018, n. 18485 è tornata ad affermare che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
Sussiste dunque, secondo la SC, un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente "esercizio del diritto", non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va esercitato, dunque la I sezione ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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