Tizio si opponeva al decreto ingiuntivo domandato della Società Alfa per ottenere il pagamento a titolo di compenso per la fornitura e posa in opera di infissi, eccependo l'assenza di prova del credito, avendo le fatture commerciali valore solo in sede monitoria. Il Tribunale riscontrava la prova del credito dalle risultanze della CTU e dai testi escussi, nonostante l’assenza di un contratto o di un preventivo/offerta, nonché del documento di trasporto. Tizio appellava.
La Corte territoriale ha ritenuto la decisione del primo giudice corretta, poiché nel caso di specie è sì pacifica l'assenza di un preventivo o di un contratto scritto tra le parti per la fornitura di infissi; altresì è pacifico, e corretto, l'assunto secondo cui le fatture, quali documenti unilaterali provenienti dal creditore, pur essendo sufficienti a provare il credito nella fase monitoria, non assurgono al rango di prova nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo; ma in ogni caso la ditta, secondo la Corte, ha provato il lavoro svolto per l'opponente, assolvendo così la prova del credito. La Corte ha basato tale decisione su due testimonianze fornite in primo grado, una di un ex dipendente della ditta al tempo dei lavori oggetto di causa e l'altra del coniuge della titolare della ditta; secondo la Corte:
la prima era da considerarsi attendibile perché rese da soggetto indifferente, ossia estraneo alle vicende oggetto di causa perché non più dipendente dell'azienda;
la seconda in ogni caso non era censurabile perché, richiamando i precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20802), il giudice di secondo grado ha affermato che - in tema di prova testimoniale - la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21187).
Peraltro, tali testimonianze trovavano supporto nella perizia del CTU.
Per tutti questi motivi, la Corte territoriale rigettava l'appello, dichiarandolo infondato.