Condominio e locazione

L’impianto fotovoltaico installato da un condomino sul tetto deve garantire il pari uso

19 Febbraio 2025

Il diritto di posizionare l’impianto fotovoltaico sul tetto non assurge a diritto assoluto ed esclusivo in quanto va sempre contemperato con l’interesse degli altri condomini garantendo la possibilità di ripartirne l’uso. Nel caso in cui un condomino prevarichi i coesistenti diritti altrui usando l’intera superficie del tetto, dovrà ridimensionare l’estensione dei pannelli fotovoltaici per permettere l’installazione ad altri condomini.

Il caso

La vicenda traeva origine dalla installazione di un impianto fotovoltaico, da parte di una condomina, sul tetto dell'edificio.

Gli altri condomini l'avevano evocata in giudizio per accertare l'abusività dell'impianto e chiederne la rimozione; in subordine, il ridimensionamento dell'impianto e il risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione illegittima dell'area condominiale.

Il fulcro della controversia si incentrava sulla interpretazione delle norme sul godimento delle parti comuni, disciplinato principalmente dall'art. 1102 c.c. L'installazione del fotovoltaico aveva sottratto una porzione significativa dello spazio comune e impedito agli altri condomini di installarvi propri impianti fotovoltaici. Pertanto, gli attori chiedevano che venisse accertata l'illegittimità della installazione e che fosse disposta la rimozione o, in alternativa, la riduzione dell'impianto alle dimensioni della superficie di tetto spettante alla convenuta in ragione della caratura millesimale. Inoltre, rivendicavano il risarcimento del danno subìto a causa della occupazione illegittima e della compressione del diritto di uso delle parti comuni.

La decisione

Il Tribunale di Trani ha affrontato la questione della legittimità dell'utilizzo del tetto da parte della convenuta accogliendo parzialmente la domanda attorea. Ha escluso l'integrale rimozione dell'impianto riconoscendo che l'utilizzo esclusivo di una parte della cosa comune (da parte di un condomino) non è illegittimo, a condizione che non pregiudichi i diritti degli altri condomini. Tuttavia, ha ritenuto che l'impianto fotovoltaico impedisse l'uso del tetto da parte degli altri condòmini per scopi analoghi sicché violava il principio dell'uso proporzionale delle cose comuni. Pertanto, il decidente ha ordinato il ridimensionamento dell'impianto fotovoltaico affinché la superficie occupata fosse limitata alla quota di tetto spettante alla convenuta in base ai suoi millesimi come indicato nella CTU. La riduzione dell'impianto consentirebbe agli altri condòmini di usufruire di una porzione di tetto sufficiente per l'eventuale installazione di impianti fotovoltaici garantendo l'uso proporzionale della cosa comune.

Assenza di prova del danno

Gli attori avevano chiesto anche un indennizzo per il danno subìto a causa della occupazione illegittima del tetto. Tuttavia, il Tribunale ha respinto tale domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova tangibile del prospettato danno. Anche la richiesta di liquidazione equitativa del danno è stata disattesa poiché presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica. In assenza di una dimostrazione adeguata del danno, la richiesta risarcitoria è stata respinta.

Brevi considerazioni

La pronuncia esamina un tema di grande attualità, quello del diritto dei condòmini all'utilizzo delle parti comuni in un contesto di innovazione tecnologica come l'installazione di impianti fotovoltaici. Il Tribunale ha bilanciato il diritto individuale della convenuta di installare l'impianto fotovoltaico sul tetto con il diritto degli altri condòmini di godere delle stesse parti comuni senza subire pregiudizio. La decisione di ridimensionare l'impianto in luogo della rimozione risponde al tentativo di conciliare le diverse esigenze senza sacrificare completamente l'uso esclusivo del bene comune da parte del singolo condomino. Viene confermata la necessità di prove adeguate a ottenere il risarcimento del danno. L'onere della prova è imprescindibile in questo tipo di controversie; un danno sguarnito di prova non può essere risarcito nemmeno in via equitativa.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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