Assicurazioni: il risarcimento del danno da parte del terzo e l’indennizzo previsto per contratto sono cumulabili?
18 Febbraio 2025
Me.Pi., che aveva stipulato con la società INTESA SANPAOLO ASSICURA Spa una polizza di assicurazione contro gli infortuni, subiva lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale e chiedeva ad INTESA il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto. L'assicuratore rifiutava, esigendo da Me.Pi. la previa dimostrazione degli importi ricevuti a titolo di risarcimento dall'assicuratore della r.c.a. del terzo responsabile del sinistro (evidentemente sul presupposto che tali importi andassero a diffalco dell'indennizzo). Ma la donna conveniva in giudizio INTESA, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale ordinava all'attrice ex art. 210 c.p.c. il deposito della «documentazione riguardante la richiesta di risarcimento avanzata dalla signora Me.Pi. in ambito r.c.a. e la conseguente pratica di gestione del sinistro ed in particolare mediante produzione della comunicazione di chiusura della pratica del sinistro con specifica dell'importo liquidato all'attrice», ma la donna non attendeva alla richiesta. Quindi, il Tribunale rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello successivamente adita. Me.Pi. allora ricorreva in Cassazione, fondando il ricorso – per ciò che qui rileva – sull'inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno alla fattispecie, dato che, secondo la ricorrente, tale principio può venire in rilievo solo quando si controverta sul risarcimento d'un danno, non quando si controverta sull'esecuzione d'un contratto. Difatti, secondo la ricorrente, indennizzo contrattuale e risarcimento del danno sono due crediti con cause giuridiche diverse e, dunque, sono cumulabili; peraltro, sottolineava la ricorrente, nel caso di specie l'assicuratore aveva rinunciato per contratto al diritto di surrogazione, consentendo a maggior ragione all'assicurata di cumulare l'indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo. La SC ha rigettato il ricorso con riferimento alle tesi enunciate, sostenendo che il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio, per cui l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo quando il sinistro non si sia verificato, oppure, se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se l'esistenza della polizza è la condicio iuris dell'obbligazione dell'assicuratore, l'esistenza del danno ne è la condicio facti: ciò implica che, se il danno viene meno, perché risarcito da terzi (come in questo caso), viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Quindi, secondo la Corte, l'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile, perché altrimenti il danneggiato si arricchirebbe e perché oggetto del contratto di assicurazione per gli infortuni è l'indennizzo del danno al bene salute quindi, se tale danno è già stato risarcito dal terzo responsabile, non esiste più e non si può esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti. Inoltre, ha chiarito la Cassazione, la rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all'assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo, perché la rinuncia non implica che il diritto di credito dell'assicuratore (che è solo suo) sorga in capo all'assicurato, come il fatto che un creditore cessionario liberi il debitore non implica che il diritto di credito torni in capo al creditore cedente. Bussole di inquadramento |