Tributario

Obblighi e dichiarazioni in caso di detenzione del conto estero

24 Febbraio 2025

Il quesito si interroga sulla possibilità di dichiarare somme detenute su un conto corrente estero e derivanti unicamente da vincite da gioco.

Un contribuente, residente fiscalmente in Italia dove presta la propria attività lavorativa quale lavoratore dipendente di una società di autonoleggio, apre nel gennaio del 2023 un rapporto di conto corrente con un istituto di credito elvetico - con delega al prelievo a favore della sorella e con giacenza media superiore a 20.000 euro - e fa confluire sullo stesso somme derivanti unicamente da vincite al gioco (nella specie, scommesse sportive). In tal caso, tali vincite devono essere dichiarate contestualmente al possesso del conto estero? In caso affermativo, l'onere dichiarativo deve essere assolto anche dalla sorella del contribuente?

Occorre premettere che in Italia le vincite derivanti da scommesse sportive, sia se effettuate on line su bookmakers regolarmente autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli     (ADM) sia fisicamente presso centri di scommessa di operatori con licenza italiana, non devono essere dichiarate al fisco italiano in quanto il prelievo fiscale viene “assorbito” dal cosiddetto aggio dovuto ad ADM dalle società autorizzate.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa è applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquote pari al 18% per la raccolta in rete fisica e al 22% per la raccolta a distanza. Da questa premessa si potrebbe superficialmente concludere sull'assenza di un obbligo dichiarativo nella fattispecie di cui al quesito proposto. In realtà, la normativa domestica afferente al cd “monitoraggio fiscale” prevede, in generale, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (e assimilati) fiscalmente residenti in Italia l'obbligo di compilazione del Quadro RW (Modello Persone Fisiche) o del Quadro W (Modello 730) con l'indicazione degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria potenzialmente idonee a produrre reddito; obbligo dichiarativo che, in virtù di un orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, si estende anche alla detenzione all'estero di un rapporto di conto corrente, tranne che per quei depositi e conti correnti bancari il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel periodo d'imposta, non sia superiore a 15.000 euro.

La ratio legis è quella, evidentemente, di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro. Da ciò si deduce che la violazione dell'obbligo dichiarativo prescinde dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate nonché dalla tassabilità in concreto delle stesse.

In sostanza, la sanzione eventualmente irrogata dall'Ufficio finanziario verrebbe applicata esclusivamente per la semplice violazione dell'obbligo dichiarativo. Analogo discorso per l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato la cui disciplina obbliga tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia a dichiarare nel quadro RW l'entità e la consistenza delle attività finanziarie detenute in Paesi esteri in attuazione della medesima normativa sul monitoraggio fiscale.

Un atteggiamento prudenziale, al fine di evitare una contestazione in tal senso, è quello di adempiere all'onere dichiarativo anche laddove sul conto estero confluiscano somme non soggette a tassazione in Italia. Va tenuto in considerazione, infatti, che anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la mancata o infedele segnalazione del conto estero nell'apposito prospetto del Modello può condurre alla sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato (raddoppiata in caso di detenzione in Paese black-list) oltre ad operare la presunzione che le somme detenute nel conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia (presunzione, lato imposte, che, nel caso di specie, verrebbe agevolmente vinta dimostrando che le somme derivano esclusivamente da vincite su scommesse sportive). Da ultimo, l'onere dichiarativo incombe unicamente sul contribuente (o eventuale altro cointestatario del conto corrente estero) e non già sul “delegato al prelievo” il quale non ha alcun diritto di titolarità sul conto medesimo.

Rif. normativi e giurisprudenziali : d.lgs. 504/98; art. 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; D.L. n. 167 del 1990; art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; art. 19, D. L. n. 201/2011; art. 12, D.L. 78/2009

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