Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è definito dal contratto collettivo nazionale
21 Febbraio 2025
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in applicazione dell'art. 2, co. 3, TUPI, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente in forza di una previsione contenuta nei contratti collettivi, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Tale regola è ribadita all'art. 45, co. 1, TUPI, secondo il quale il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. La contrattazione integrativa, anche aziendale, si svolge, invece, sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, co. 3-bis, TUPI), fermo restando che le PP.AA. non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. Da ciò consegue che il diritto del dipendente a un determinato trattamento economico non potrebbe trovare la propria fonte in una prassi applicativa o in atti interni alla singola Amministrazione. La sopra ricordata regola che impone una fonte negoziale collettiva all'origine dei diritti del lavoratore non riguarda solo la retribuzione ma, più in generale, il "trattamento economico", nel quale rientra anche l'indennità con funzione di rimborso forfettario delle spese da sostenere per recarsi a prestare il servizio in un luogo distante dalla normale sede di lavoro. (Cfr.: Cass., sez. lav.,8 gennaio 2025, n. 408). Bussole di inquadramento |