Incostituzionalità della differenza tra la prima vacazione e quelle successive nei compensi degli ausiliari del giudice

Roberta Nardone
25 Febbraio 2025

Una sentenza attesa: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della differenziazione remunerativa tra la prima vacazione e quelle successive, in tema di compensi degli ausiliari del giudice

Massima

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, l. n. 319/1980 recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria», nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

Il caso

Il Tribunale ordinario di Firenze, sez. I pen., ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. n. 319/1980 nella parte in cui  prevede un onorario (euro 8,16) inferiore a quello fissato per la prima vacazione (euro 14,68) e dell'art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, c.d. Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, pur in presenza di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, d.P.R. n. 115/2002.

Nella fattispecie concreta sottesa all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo  era chiamato a decidere in merito all'istanza di liquidazione dei compensi presentata da un interprete di lingua araba, il quale aveva prestato la propria attività nel corso di una udienza di convalida di un arresto che, tra attesa della chiamata del processo, durata dell'udienza vera e propria e tempi necessari per gli adempimenti successivi, si era prolungata dalle 9 del mattino sino alle 18,10 del pomeriggio e che richiedeva di riconoscere all'ausiliario, a fronte di un incarico espletato alla presenza dell'autorità giudiziaria (per il quale, quindi, non valeva il limite di quattro vacazioni al giorno) un onorario commisurato al tempo impiegato pari a 5 vacazioni, la cui liquidazione sarebbe ammontata, alla stregua della normativa censurata, a euro 47,28 (di cui euro 14,68 per la prima vacazione ed euro 8,15 per le successive), salvo il raddoppio in ragione dell'urgenza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. n. 319/1980, ovvero di euro 30,98, facendo decorrere il computo dal solo momento (ore 12.40) in cui l'imputato era stato presentato in udienza.

Secondo la prospettiva del Tribunale di Firenze, i predetti importi non erano tali da garantire un adeguato compenso all'attività dell'interprete giacché, nonostante gli importi previsti per la liquidazione delle vacazioni fossero stati oggetto di adeguamento ad opera di fonti secondarie (vedi l'art. 10, l. n. 319/1980 e poi l'art. 2, l. n. 13/1991)  le disposizioni censurate presentavano  «uno scarto (significativo)» tra l'importo relativo alla prima vacazione e le successive.

Inoltre, il meccanismo di adeguamento periodico degli onorari, fissi, variabili e  a tempo, da attuarsi in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, non aveva mai trovato applicazione poiché l'ultimo aggiornamento delle tariffe risaliva al decreto ministeriale 30 maggio 2002 emanato in applicazione dell'art. 10, l. n. 319/1980.

Lo stesso giudice rimettente ricordava, nell'atto di promovimento, in punto di delibazione sulla non manifesta infondatezza della questione, i principi espressi dalla medesima Corte Costituzionale nelle sentenze Corte Cost., 23 febbraio 1996, n. 41 e Corte Cost., 24 settembre 2015, n. 192 (in cui era stata censurata la seria sproporzione, per difetto, della base tariffaria su cui calcolare la misura dei compensi dell'ausiliare del giudice in caso di imputato ammesso al gratuito patrocinio), nonché le sentenze Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 178 e Corte Cost., 1° luglio 2022, n. 166 che, su analoghe questioni, aveva  ritenuto la violazione del principio di ragionevolezza oltre che del diritto di difesa.

Secondo il rimettente «un compenso orario di appena 4 euro lordi», in cui erano destinati a tradursi allo stato le previsioni della normativa censurata per ciascuna vacazione successiva alla prima, era un compenso inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per «mestieri molto meno qualificati» e, quindi, assolutamente insufficiente a garantire la qualità necessaria della prestazione e l'equità del processo. Inoltre, al pregiudizio ricadente sul professionista incaricato, leso nel diritto a vedere dignitosamente compensata l'attività prestata, si univa, nella prospettazione del Tribunale di Firenze, quello risentito dall'amministrazione della giustizia e dallo stesso imputato, a causa dello scadimento della qualità della collaborazione e della tendenziale riduzione del novero dei soggetti disposti a prestarla.

La previsione, per la prima vacazione, di un onorario superiore a quello previsto per le successive potrebbe avere, in astratto, notava il giudice a quo, una sua ragionevolezza; tuttavia, i valori concretamente assunti dai compensi degli ausiliari - nella loro già modesta entità iniziale e nel loro successivo e protratto mancato adeguamento al costo della vita, dovuto all'inadempimento dell'autorità amministrativa, divenuto ormai «connotato strutturale del sistema» – determinava la denunciata lesione degli artt. 3 e 111 Cost.

In via subordinata, il giudice remittente prospettava l'illegittimità costituzionale della disciplina limitatamente alle ipotesi di liquidazione per l'attività di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto, per contrasto con gli artt. 111, comma 3 e 117 Cost. -  quest'ultimo in relazione agli articoli 2, 4 e 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attuata nel diritto interno con il d.lgs. n. 32/2014 - e con l'art. 6, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in particolare sul diritto di ogni accusato di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» (paragrafo 3, lettera e del citato articolo convenzionale).

La questione

La problematica riguarda la legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 4, comma 2, l. n. 319/1980 nella parte in cui  prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione e dell'art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate, per non avere il Ministero della Giustizia, in violazione dell'art. 54, d.P.R. n. 115/2002, aggiornato ogni triennio gli importi base dei compensi stessi al costo della vita.

Le soluzioni giuridiche

La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 50, comma 3, d.P.R n. 115/2002 viene dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Il giudice a quo, motiva la Corte, non era chiamato a fare applicazione di tale disposizione giacché la stessa, pur formalmente in vigore, avrebbe disciplinato in concreto la materia solo a partire dall'adozione del regolamento ministeriale introduttivo del sistema c.d. tabellare.

Infatti, il d.P.R. n. 115/2002 ha attratto nel nuovo sistema anche la determinazione degli onorari a tempo, come già quelli fissi e variabili, rimettendo la commisurazione iniziale degli importi, così come il successivo aggiornamento degli stessi, al regolamento ministeriale che, tuttavia, non risulta, ad oggi, ancora adottato.

Risale, infatti, solo al 4 dicembre 2023, «ad oltre venti anni dalla sua previsione», l'emanazione del decreto istitutivo presso il Ministero della giustizia della Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, varabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

Sicché sino alla emanazione dell'atteso regolamento, la liquidazione dei compensi degli ausiliari resta governata dall'art. 4, l. n. 319/1980, in combinato disposto con il d.m. n. 24225/2002, che ha sancito l'ultimo adeguamento dei relativi importi.

Con riferimento, invece, all'art. 4 citato, la Consulta accoglie le censure sollevate dal Tribunale di Firenze, rilevando come il «deplorevole inadempimento» delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari entri nella valutazione del giudizio di legittimità costituzionale corroborando una statuizione di «manifesta irragionevolezza» della norma censurata per la inadeguatezza di una disciplina, che sarebbe invece chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione degli ausiliari del giudice rispetto al costo della vita.

La Corte richiama le proprie precedente decisioni – sentenze Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 178, Corte Cost., 24 settembre 2015, n. 192Corte Cost., 1° luglio 2022, n. 166 - tutte sorrette dalla medesima ratio: quella di impedire, in un quadro ordinamentale di ormai sistematica omissione ad opera dell'autorità preposta, il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l'assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili e principio di equa remunerazione del lavoro dell'ausiliario e la necessità di preservare «l'elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita della base tariffaria dei compensi degli ausiliari del giudice» (come si leggeva nella pronuncia Corte Cost., 24 settembre 2015, n. 192).

Lo «scarto significativo» tra la prima vacazione e le successive, avente forse un proprio fondamento originario, finisce per ridondare nel giudizio della Consulta in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, trascurando l'esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito.

Conclude la Corte che l'istituto della vacazione non è più normato dalla novellata disciplina degli onorari a tempo – d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia – interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. Nella nuova disciplina una distinzione tra la prima e le ore successive, prevista peraltro dall'art. 50, d.P.R n. 115/2002 come solo eventuale, potrebbe non solo non essere più utile, ma addirittura riproporre, in tutti i casi di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le distorsioni applicative più volte sottoposte all'esame della Consulta.

Osservazioni

La pronuncia in esame era certamente attesa e segna la inconfutabile urgenza di una revisione strutturale delle tariffe che, valorizzando le competenze tecniche degli ausiliari (definiti da autorevole dottrina «l'occhiale del giudice») nel contempo rafforzano la qualità del sistema giudiziario.

L'irragionevolezza della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima nell'ambito dei compensi agli ausiliari del giudice è solo l'ultimo di una serie di rilievi che la Consulta ha rivolto verso un sistema la cui criticità principale, ovvero l'obsolescenza degli importi tabellari, si riverbera sulla stessa appetibilità di un munus pubblico e, quindi, sulla funzionalità, efficienza e prestigio del "servizio giustizia" nel suo insieme.

La Corte è intervenuta ripetutamente, nei termini propri del sindacato che ad essa competeva, per contrastare il progressivo impoverimento della remunerazione degli ausiliari, sempre pervenendo ad un giudizio di irragionevolezza di disposizioni che finivano per non tenere conto del mancato adeguamento delle previsioni tariffarie che pure l'art. 54, d.P.R. n. 115/2002 imponeva.

Ci domandiamo quali immediati effetti avrà la pronuncia in commento sulle liquidazioni cui i giudici di merito saranno chiamati nel prossimo futuro senza poter ancora contare su un Regolamento Ministeriale aggiornato.

Non potendo immaginare l'emanazione di provvedimenti che reiterino quella irragionevolezza censurata dalla Consulta, riteniamo che le Corti di merito non potranno che prendere atto della eliminazione della differenziazione remunerativa delle vacazioni successive rispetto alla prima, applicando nelle liquidazioni a tempo il valore di euro 14,68 per ogni vacazione rimanendo il predetto, fino a diversa determinazione ministeriale, l'unico parametro monetario residuato per le prestazioni di tale tipo.

Si coglie, infatti, dalla motivazione della Consulta, l'esigenza prepotente e sostanziale di adeguare il compenso spettante all'ausiliario del giudice al valore della prestazione professionale svolta, onde evitare anche l'allontanamento, dal circuito dei consulenti d'ufficio, dei soggetti dotati delle migliori professionalità.

Sicché immaginare che dopo la sentenza in commento il giudice di merito possa continuare a liquidare i compensi su criteri vistosamente inadeguati, (immaginiamo una applicazione generalizzata del più basso valore di euro 8,15/vacazione) significherebbe non rispettare né il ruolo del giudice né quello dell'ausiliario di cui il predetto intende avvalersi in tutti i casi in cui, per decidere, deve far ricorso a conoscenze tecniche che non rientrano nel proprio percorso formativo e significherebbe, soprattutto, negare il criterio di ragionevolezza e proporzione richiamato dalla stessa Corte Cost., 10 febbraio 2025, n. 16 in commento.

Del resto il giudice ha un parametro di riferimento costituito dall'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario con le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze Corte Cost., 15 maggio 2020, n. 89 e Corte Cost., 24 settembre 2015, n. 192).

Se ne trae conferma dalla formula dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il quale individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa.

All'indicata finalità di bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa (artt. 51, 52 53, d.P.R. n. 115/2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, «senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario» (Corte Cost., 17 aprile 2019, n. 90), che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (Corte Cost., 20 maggio 2021, n. 102).

Peraltro anche la giurisprudenza di legittimità ha spesso avvertito che «la determinazione del compenso al c.t.u. con il sistema delle vacazioni non prevede la mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero di vacazioni effettuate. Il giudice deve invece stabilire, secondo un prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione della difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista…Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacazioni, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito» (Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n.5990).

Diversamente ragionando, si corre il rischio di favorire applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, ai fini di un adeguamento de facto dei compensi e in modo da offrire un risultato finale che rispetti quei criteri di ragionevolezza e proporzione sottolineati dalla Corte Costituzionale (ad esempio, mediante un'indebita proliferazione degli incarichi, un conteggio inappropriato del numero di vacazioni liquidate solo per riconoscere un importo finale congruo o l'applicazione di sistemi di liquidazione misti, e non alternativi, dell'onorario fisso/variabile con quello a tempo (cfr. Trib. Trieste, 29 agosto 2024, n. 783).

Come a dire, quando il rimedio è peggio del male.

Riferimenti

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