Diritto di critica: limiti di continenza formale e sostanziale e rilievi disciplinari
25 Febbraio 2025
La Cassazione ha sottolineato come la giurisprudenza abbia individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2016, n. 5523; Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2018, n. 19092; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2018, n. 14527; Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18176). Nel caso specifico i Supremi Giudici rilevano come la sentenza impugnata abbia ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale in un'unica espressione contenuta nella lettera di Tizio «intesa come evocativa di un episodio di cronaca, teatro e simbolo di discriminazione razziale, ed ha concluso che, nonostante la correttezza espositiva, quella frase (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io”, ndr) fosse “gravemente offensiva” nei confronti del superiore e del datore di lavoro destinatario». Per la Cassazione i giudici territoriali avrebbero dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, a una più attenta analisi per stabilire se la frase ad effetto inserita nella parte finale della lettera costituisse una espressione riassuntiva o figurata dell'ampia critica prima articolata oppure se veicolasse un'offesa autonoma, non circostanziata. Per gli Ermellini la Corte d'Appello non ha applicato correttamente i criteri per la verifica del legittimo esercizio del diritto di cronaca - sotto il profilo della continenza formale - e ciò determina l'accoglimento dei motivi di ricorso di Tizio. Ad analoghe conclusioni perviene la Cassazione riguardo al canone di pertinenza che i giudici territoriali hanno ritenuto non rispettato. Avrebbero dovuto «procedere a una valutazione unitaria e complessiva della inerenza delle critiche e delle modalità di diffusione delle stesse alle condizioni di lavoro, ai rapporti nei luoghi di lavoro, ai modi di esercizio dell'attività imprenditoriale e alle loro ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone dei lavoratori». |