Mediazione obbligatoria: responsabilità dell’amministratore che diserta senza un giustificato motivo
26 Febbraio 2025
Preliminarmente, si osserva che la legge sulla mediazione obbligatoria ha subìto modifiche prima con il d.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e, dopo, con il d.lgs. n. 216/2024 (c.d. correttivo Cartabia). Con le citate normative, il Legislatore ha introdotto ulteriori specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile. In materia, si osserva che l'art. 5-ter d.lgs. n. 28/2010 (nuova formulazione) prevede che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Premesso ciò, in riferimento al quesito dell'utente, si osserva che alcuni giudici hanno condannato l'amministratore per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, nella sua qualità di rappresentante del condominio (Trib. Roma 7 gennaio 2025, n. 172). In tal contesto, in merito alla condanna ex art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010, a parere del giudicante era senz'altro censurabile il comportamento di parte convenuta la quale dopo aver chiesto, nella persona dell'amministratrice in carica, il differimento del primo incontro non si era presentata in mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” determinando il fallimento della mediazione. Di conseguenza è stata accolta la condanna del professionista al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma (sanzione). In conclusione, il comportamento dell'amministratore che comporta (senza motivo) il fallimento della procedura conciliazione si pone, secondo il presente ragionamento, in palese contrasto con l'obiettivo di ridurre il numero di contenziosi. |