Misure protettive confermate solo se risulta la plausibilità e l’adeguatezza di un progetto di risanamento
26 Febbraio 2025
Massima Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, la concessione o la conferma delle misure protettive è subordinata alla presentazione di un piano di risanamento serio, credibile e supportato da un’adeguata documentazione. L’assenza di un piano finanziario dettagliato, di previsioni attendibili sui flussi di cassa e di elementi concreti che dimostrino la fattibilità del risanamento esclude la possibilità di imporre sacrifici ai creditori, giustificando il rigetto delle misure richieste. Non esiste, infatti, un diritto assoluto alla composizione negoziata della crisi in mancanza di una prospettiva ragionevole di riequilibrio economico-finanziario dell’impresa. Il caso La società ricorrente, attiva nel commercio e nella manutenzione di macchinari per calzaturifici, ha presentato istanza per la conferma delle misure protettive già disposte nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 19 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.). L'istanza prevedeva il mantenimento del divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio aziendale, nonché di modificare o risolvere i contratti in danno della debitrice a causa del mancato pagamento di crediti pregressi. La società ha motivato la richiesta evidenziando la crisi economica in corso, attribuendola alla contrazione del mercato, agli effetti della pandemia da COVID-19 e al deterioramento dei rapporti con il principale fornitore. Ha inoltre dichiarato l'assenza di istanze per la liquidazione giudiziale, pur riconoscendo la presenza di diversi decreti ingiuntivi e azioni esecutive da parte di creditori. A sostegno della richiesta, la società ha presentato un progetto di risanamento basato su due pilastri principali:
Parallelamente, è stata avanzata un'ulteriore richiesta di estensione delle misure protettive anche ai garanti o, in alternativa, la concessione di una misura cautelare analoga sui loro patrimoni. Inoltre, la società ha chiesto:
Alla procedura hanno preso parte due creditori: uno non si è opposto alla concessione delle misure, mentre l'altro ha presentato opposizione tardiva, successiva all'udienza. L'esperto nominato dal tribunale ha espresso un parere “moderatamente favorevole” alla conferma delle misure, pur evidenziando criticità significative nello stato finanziario della società e nella documentazione presentata. Esaminati gli atti e il parere dell'esperto, il tribunale ha rilevato l'assenza di un progetto di risanamento credibile, evidenziando:
Alla luce di tali elementi, il giudice ha rigettato l'istanza, ritenendo che non esistesse un diritto assoluto alla composizione negoziata senza un serio piano di risanamento. Di conseguenza, sono state respinte tutte le richieste di misure protettive e cautelari. La questione La questione oggetto del giudizio riguarda la richiesta di conferma delle misure protettive avanzata da una società in crisi nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.c.i.i. In particolare, la società ha chiesto al tribunale di prorogare per 120 giorni le misure protettive già concesse, impedendo ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, al fine di poter negoziare una soluzione alla crisi. Il tribunale ha dovuto valutare se sussistessero i presupposti per la conferma delle misure protettive, ossia se la società avesse presentato un piano di risanamento serio, credibile e supportato da documentazione adeguata, tale da giustificare il sacrificio imposto ai creditori. Dall'esame della documentazione, è emerso che la società versava in una crisi conclamata, con perdite costanti e patrimonio netto negativo, e che non disponeva di un piano finanziario adeguato, né di strategie concrete per il risanamento, rendendo impossibile prevedere il riequilibrio economico. Di conseguenza, il tribunale ha rigettato l'istanza, ritenendo che la composizione negoziata non possa essere concessa in assenza di un piano di risanamento realistico, e ha negato anche le ulteriori misure cautelari richieste, sia per la società che per i garanti. Le soluzioni giuridiche La decisione del tribunale di Padova si fonda su diversi principi giuridici relativi alla composizione negoziata della crisi d'impresa e alle misure protettive e cautelari, come disciplinati dal c.c.i.i. Il tribunale ha ribadito che, ai fini della conferma delle misure protettive, è necessario che il debitore presenti un piano di risanamento plausibile e adeguato, che dimostri la capacità dell'impresa di superare la crisi. Tale piano deve includere una valutazione chiara della situazione finanziaria, una strategia concreta per la ripresa e documentazione adeguata. Nel caso di specie, l'assenza di elementi fondamentali (piano finanziario dettagliato, proiezione dei flussi di cassa, perizie di stima sui rami d'azienda) ha indotto il tribunale a escludere l'idoneità della proposta di risanamento. Il tribunale ha chiarito che l'accesso alla composizione negoziata non è un diritto incondizionato dell'imprenditore, ma è subordinato alla sussistenza di presupposti oggettivi che giustifichino il sacrificio imposto ai creditori. L'art. 19 c.c.i.i. impone un bilanciamento tra gli interessi dell'imprenditore e quelli dei creditori: se il piano di risanamento non è concretamente realizzabile, non può essere imposto ai creditori un divieto di agire per il recupero dei loro crediti. Nel caso concreto, il tribunale ha ritenuto che l'assenza di prospettive di miglioramento e il continuo aggravarsi dell'indebitamento giustificassero il rigetto dell'istanza, tribunale evidenziando che le misure protettive non possono servire unicamente a rinviare il pagamento dei debiti senza una concreta prospettiva di risanamento. Nel caso in esame, il continuo accumulo di perdite e l'assenza di un piano finanziario strutturato hanno reso evidente che la richiesta di misure protettive non era finalizzata a un reale percorso di risanamento, ma solo a evitare azioni esecutive dei creditori. Il tribunale ha sottolineato che, senza una chiara previsione dei flussi finanziari e delle risorse disponibili nei sei mesi successivi, non è possibile valutare la capacità dell'impresa di sopravvivere nel breve periodo. L'impossibilità di prevedere i ricavi futuri a causa dell'assenza di contratti di fornitura certi è stata considerata un elemento dirimente per escludere la sostenibilità della composizione negoziata. La società aveva proposto il risanamento tramite la cessione dei rami d'azienda, ma non aveva prodotto perizie di stima per determinarne il valore di mercato. Il tribunale ha ritenuto che, in mancanza di una valutazione oggettiva e di proposte concrete di acquisto, l'ipotesi di cessione restava aleatoria e non idonea a giustificare le misure protettive. Il tribunale ha evidenziato che la concessione delle misure protettive comporta un sacrificio per i creditori, i quali vengono temporaneamente privati del diritto di agire per il recupero dei loro crediti. Questo sacrificio è ammissibile solo se esiste una prospettiva concreta di risanamento. In mancanza di tale prospettiva, le misure protettive si traducono in un ingiusto pregiudizio per i creditori, che vedono dilazionato il recupero dei loro crediti senza alcuna garanzia di miglioramento della situazione aziendale. La società aveva richiesto, infine, anche la concessione di misure cautelari sul patrimonio dei garanti, sostenendo che fosse necessario tutelare la continuità aziendale. Il tribunale ha respinto questa richiesta poiché le misure cautelari sui garanti non possono essere concesse se manca un piano di risanamento valido per la società principale. Osservazioni La pronuncia del tribunale di Padova si conforma ad un criterio consolidato in giurisprudenza, secondo cui la concessione delle misure protettive richiede la plausibilità e l'adeguatezza di un progetto di risanamento (art. 18 e art. 19 c.c.i.i.). Tale approccio è stato affermato da diverse decisioni, che sottolineano come le misure protettive e cautelari siano strumenti eccezionali, subordinati alla dimostrazione dell'esistenza di un piano finanziario solido e realistico (cfr. Trib. Milano, sez. fall., 18 novembre 2022 che ha negato l'adozione delle misure protettive in assenza di un piano finanziario adeguato e di concrete possibilità di risanamento, sottolineando che la mera dichiarazione di intenti non è sufficiente per giustificare il sacrificio dei diritti dei creditori; Cass. civ., sez. I, n. 26551/2020, che ha ribadito che le misure protettive non possono essere utilizzate per procrastinare l'esposizione debitoria senza una concreta possibilità di superamento della crisi. Il piano di risanamento deve essere caratterizzato da criteri di fattibilità tecnica ed economica: Trib. Roma 15 luglio 2023, in materia di composizione negoziata) Il giudice, richiamando l'art. 2086, comma 2, c.c. e l'art. 3, comma 3, c.c.i.i., ha ritenuto che l'assenza di strumenti di pianificazione finanziaria e di perizie di stima costituisca un grave deficit organizzativo che preclude il riconoscimento delle misure protettive. Questo principio è stato confermato anche da Cass. civ. n. 11642/2019, la quale ha chiarito che l'imprenditore deve dotarsi di adeguati assetti organizzativi per prevenire o affrontare squilibri patrimoniali ed economici. Il rigetto dell'istanza è altresì conforme alla giurisprudenza che privilegia il contemperamento degli interessi tra debitore e creditori. Il tribunale di Bologna, con provvedimento del 12 gennaio 2023 ha stabilito che la sospensione delle azioni esecutive dei creditori può essere concessa solo in presenza di un piano di risanamento credibile e supportato da elementi oggettivi. La decisione del tribunale di Padova appare quindi in linea con i principi giurisprudenziali consolidati in materia di composizione negoziata. L'assenza di un piano finanziario strutturato e di documentazione adeguata ha determinato il rigetto dell'istanza, in ossequio ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dei creditori. Inoltre, il tribunale di Padova ha sottolineato che il criterio orientativo per la concessione delle misure protettive ex artt. 18 e 19 c.c.i.i. risiede nella plausibilità e adeguatezza del progetto di risanamento. Questo principio trova conferma in numerosi precedenti (per Trib. Milano, sez. fall., 13 giugno 2023 , la plausibilità del piano deve essere dimostrata attraverso un'analisi tecnica e finanziaria dettagliata che comprenda, tra l'altro, un budget di tesoreria e una proiezione credibile dei flussi di cassa). Nel caso in esame, la mancata predisposizione del piano finanziario e di tesoreria ha comportato il rigetto delle misure protettive (cfr. anche Cass. civ., sez. I, n. 12488/2018, la quale afferma che il piano di risanamento deve contenere elementi concreti e verificabili, non potendosi limitare a mere enunciazioni di principio. La Suprema Corte ha sottolineato che la mancanza di documentazione essenziale, come il budget previsionale o le perizie estimative, compromette irrimediabilmente l'ammissibilità della proposta). Il tribunale evidenzia ancora che l'assenza di un piano finanziario a sei mesi, di perizie di stima dei rami d'azienda e di una situazione contabile aggiornata impedisce di valutare la sostenibilità della proposta di risanamento. Ciò è conforme ad alcuni precedenti (cfr. Trib. Roma, sez. fall., 28 settembre 2022, secondo cui la mancanza di documentazione chiave, come un piano finanziario a breve termine e la descrizione analitica della struttura aziendale, è una violazione degli obblighi previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c. e dall'art. 3c.c.i.i., rendendo inammissibile la concessione delle misure protettive; per Trib. Bologna 15 aprile 2023 un progetto di risanamento incompleto o privo di dati concreti - ad esempio, perizie di stima sul valore aziendale o analisi delle cause della crisi - non soddisfa i requisiti per accedere alla composizione negoziata). Nel caso di specie, il tribunale di Padova sottolinea che la mera “interlocuzione” con potenziali acquirenti non può essere sufficiente per dimostrare la fattibilità della cessione dei rami d'azienda, in assenza di perizie di stima che ne attestino il valore. La concessione delle misure protettive comporta un sacrificio per i creditori, che viene giustificato solo in presenza di un serio progetto di risanamento (questo principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. I, n. 18839/2016, secondo cui la tutela dei creditori impone che le misure di blocco delle azioni esecutive siano giustificate da una prospettiva concreta di risanamento. In caso contrario, tali misure si traducono in un ingiustificato pregiudizio dei diritti patrimoniali. Anche Trib. Torino, sez. fall., 10 marzo 2023 ha correttamente stabilito le misure protettive non possono essere utilizzate per dilatare nel tempo situazioni di insolvenza conclamata, ma devono essere strumentali al raggiungimento di un accordo sostenibile con i creditori). Nel caso di specie, il tribunale di Padova ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori risulta sproporzionato, considerata l'assenza di prospettive di risanamento a breve termine e la mancanza di una documentazione idonea a supportare il piano. Il tribunale affronta, ai fini della propria decisione, anche il tema centrale degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. evidenziando che l'impresa non era dotata di adeguati assetti organizzativi, come previsto dall'art. 2086 c.c. e dall'art. 3c.c.i.i. (questo aspetto è stato analizzato in altre pronunce, ed in particolare da Trib. Napoli, sez. fall., 5 ottobre 2022, secondo cui l'inadeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accertata durante il procedimento di composizione negoziata, costituisce causa ostativa alla concessione delle misure protettive; nonché da Cass. civile, sez. I, n. 16179/2017, che ha stabilito che la mancanza di adeguati assetti amministrativi e contabili è sintomatica di una gestione non conforme ai principi di corretta amministrazione, rendendo non credibile qualsiasi proposta di risanamento). Bussole di inquadramento |