Responsabilità civile
RIDARE

Risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell’animale d’affezione come lesione di un bene costituzionale

La Redazione
27 Febbraio 2025

Una famiglia affidava la propria cagnolina alle cure di una pensione – di cui si era già previamente servita – e la ritrovava morta il giorno della riconsegna. Prendeva immediatamente i provvedimenti del caso e chiedeva nello specifico anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza patita.

«Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2203)».

Il Tribunale, in accordo con il succitato principio di diritto e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (risalente a una quindicina di anni fa) che non appare rispondente «ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori» (Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia sez. I, 31 dicembre 2020, n. 660). Ha infatti ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in quanto «il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

Il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé; dunque, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e «le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata».

È stata dimostrata, quindi, l'esistenza di una vera e propria relazione affettiva tra gli attori e la cagnolina. L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, secondo i giudici fanno presumere che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza: «gli attori non furono informati delle condizioni di salute della cagnolina e scoprirono il tragico evento solo il giorno in cui era previsto che il cane fosse ripreso dalla pensione, avvisati dalla polizia municipale; a ciò si aggiunga che, come ben si comprende dalla messaggistica prodotta dagli attori e già richiamata, essi erano convinti di avere affidato l'animale a chi conoscevano […] e di cui si fidavano perché alla stessa si erano rivolti negli anni precedenti, per cui si presume che la sofferenza interiore sia stata acuita da un senso di stupore, incredulità e tradimento, che il convenuto ha contribuito a generare». Anche le iniziative assunte dopo la scoperta della morte come l'accesso agli atti del Comune e la presentazione di una denuncia-querela a fini penali dimostrano l'attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento.

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